Un emendamento approvato durante l’iter di conversione del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), approvato dal Senato, prevede la modifica della disciplina in materia di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. Si tratta di un intervento di modifica che incide in maniera strutturale sull’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR al fine di risolvere i problemi causati dal rialzo dei tassi della BCE che, secondo l’attuale disciplina, incide significativamente sulla determinazione del valore imponibile del benefit. La disciplina attuale Per la determinazione del compenso in natura e la concorrenza del benefit al reddito di lavoro dipendente imponibile, l’attuale disciplina contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera b) TUIR prevede che “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Tale criterio di determinazione si applica a qualsiasi forma di finanziamento comunque erogato dal datore di lavoro e l’imponibile è determinato dal beneficio sugli interessi del prestito. A mero titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che concede un prestito ad uno dei suoi dipendenti al tasso del 2%. Se il tasso di riferimento (TUR) è del 4%, la differenza tassabile è pari all’1% sull’intero finanziamento (4% - 2%)/2. Il principio contenuto nell’art. 51, comma 4, lett. b) TUIR discende dal principio di onnicomprensività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La disposizione in esame si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata, compresi i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 44/E/2023). Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro calcola il benefit al momento del pagamento di ciascuna rata (cfr. circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98, quesito 5.2.1) confrontando il tasso applicato al prestito con il tasso BCE (TUR in vigore alla fine dell'anno precedente), per poi procedere al conguaglio alla fine dell'anno sulla base del tasso BCE vigente al termine del periodo d'imposta. Tale disposizione ha il vantaggio di semplificare la quantificazione del benefit concesso al dipendente attraverso la previsione di una regola certa ma, nei periodi di tassi crescenti, si è dimostrata inadeguata. Ciò è emerso già nel corso dell’ultimo anno, a causa delle decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) di proseguire nella direzione del rialzo dei tassi, con la conseguenza che l’applicazione della norma in esame ha prodotto effetti distorsivi rispetto al momento della stipula del contratto, traducendosi in uno svantaggio per il lavoratore. In altre parole, i lavoratori che hanno in corso finanziamenti concessi dai datori di lavoro negli anni passati a tassi più contenuti rispetto agli attuali, perché maggiormente aderenti al tasso di riferimento vigente al momento della stipula, si trovano oggi nella situazione di subire un prelievo iniquo che riduce o azzera il benefit. La nuova disciplina del decreto Anticipi L’attuale formulazione della norma, oltre gli effetti negativi appena citati, evidenzia una sostanziale disparità di trattamento tra i soggetti che abbiano contratto un prestito con il proprio datore di lavoro e gli altri soggetti che, a parità di condizioni, non hanno alcun benefit e quindi nessun imponibile tassabile. Un emendamento approvato durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 145/2023, al fine di risolvere la questione, apporta una modifica al primo periodo del citato art. 51 comma 4 lettera b), disponendo che in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Resta ferma l’esclusione del criterio di determinazione della base imponibile per i prestiti rientranti nelle fattispecie di cui al secondo periodo della lettera b) dell’art. 51, comma 4, TUIR Le nuove regole, quindi, non alterano il meccanismo generale di calcolo ancorato al 50% della differenza tra il tasso di riferimento e quello applicato al dipendente ma opera una distinzione tra prestiti a tasso variabile e prestiti a tasso fisso. Nel primo caso, il TUR di riferimento sarà quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; nel secondo caso, il TUR di riferimento sarà quello alla data in cui il contratto viene stipulato. Salvo modifiche dell’ultima ora, le nuove regole dovrebbero applicarsi già dal 2023 e ciò porterà i datori di lavoro a dover effettuare il conguaglio delle maggiori ritenute operate, al fine di eliminare gli effetti distorsivi per l’anno in corso. Infine, per completezza, merita segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 25 luglio scorso, ha precisato che ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Se invece il mutuo fosse cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato art. 12, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Tabella di sintesi Art. 51, co. 4, lett. b) TUIR Determinazione dell’imponibile Disciplina vigente 50% della differenza tra il TUR al termine di ciascun anno e il tasso applicato al prestito Nuova disciplina (prestito a tasso variabile) 50% della differenza tra il TUR alla scadenza di ogni rata e il tasso applicato al prestito Nuova disciplina (prestito a tasso fisso) 50% della differenza tra il TUR alla data di stipula del contratto e il tasso applicato al prestito