La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in presenza di ristrettezza della compagine sociale, trova applicazione anche qualora sia accertata una S.r.l. partecipata da una S.a.s., a sua volta partecipata da persone fisiche legate da vincoli familiari. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32959 depositata il 20 dicembre 2018. IL FATTO Nel caso affrontato dai Supremi giudici, una S.r.l. aveva perfezionato un accertamento per adesione, ma proprio sugli esiti di tale atto l’Agenzia delle Entrate procedeva a contestare la formazione e la percezione di utili occulti, presumendone la distribuzione, non già in capo alla S.a.s. (socia diretta della società di capitali), ma direttamente nei confronti di un socio, persona fisica, della società di persone. La CTR della Lombardia aveva negato tale possibilità ed aveva affermato che l'adesione perfezionata riguardava la S.r.l. e non la S.a.s. socia della stessa, per cui alla persona fisica socia di quest’ultima non avrebbe potuto essere imputato un reddito accertato in capo ad una società non direttamente partecipata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Ribaltando, invece, il giudizio di merito, per i massimi giudici non solo l’accertamento definito con adesione sulla S.r.l. può essere preso a base per l'accertamento dei redditi dei soci di una società a base ristretta partecipativa (Cass. n. 29412/2017) ma, se nella compagine societaria figura una S.a.s. riconducibile a membri della stessa famiglia, è anche legittima una presunzione di distribuzione degli utili anche direttamente in capo ai soci persone fisiche della S.a.s. stessa, potendosi considerare quest’ultima società un mero schermo rispetto alle persone fisiche. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, quindi, può estendersi a più gradi della catena di controllo dell’organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, un principio peraltro già statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13338/2009, richiamata nell’ordinanza. Vano, quindi, opporre lo schermo di una partecipazione societaria per tentare di neutralizzare quella presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio che la Cassazione ha elaborato a danno dei soci persone fisiche di società di capitali a ristretta base partecipativa. Interessante, peraltro, in questo caso anche notare come nel verbale di adesione fosse stata inserita una clausola secondo cui il maggior reddito definito in capo alla S.r.l. era concordato "solo ai fini della presente adesione", ma per i Supremi giudici tale intesa deve essere interpretata solo come un accordo tra la società di capitali ed il Fisco al solo fine di precludere ulteriori accertamenti nei confronti della S.r.l., senza però che la stessa potesse in alcun modo impedire al Fisco di poter notificare ai soci un accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione di maggiori utili occulti. Utile formato dal periodo di imposta 2018 Su questo tema va comunque segnalato che, a partire dall’utile formato dal periodo di imposta 2018 e grazie alle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) agli articoli 47 TUIR e 27, D.P.R. n. 600/1973, i dividendi “neri” presuntivamente distribuiti dalla società ai soci potranno ancora accertarsi, ma si potrà contestare solo l’omissione degli obblighi di sostituzione di imposta all’atto della presunta distribuzione dei dividendi occulti: gli stessi, infatti, non sono più concorrenti alla formazione del reddito complessivo del socio e sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soci, della quale è sostituto la società erogante i dividendi. Utili “neri” relativi a periodi di imposta fino al 2017 Relativamente, quindi, agli accertamenti degli utili “neri” relativi a periodi di imposta fino all’anno 2017, in caso di accertamento di un maggior reddito assoggettabile all’IRES (ad esempio, un accertamento di utile derivante da maggiori ricavi accertati) il relativo avviso continuerà ad investire dapprima il soggetto passivo societario (nei confronti del quale sarà accertato il tributo dovuto e sarà irrogata la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione relativa a tale imposta) e poi l’accertamento riguarderà anche i soci, considerati come “prelevanti” quell’utile extracontabile occulto secondo la nota teoria giurisprudenziale della complicità evasiva delle piccole società. Diversamente, invece, dagli accertamenti sul periodo di imposta 2018 e successivi, la contestazione tributaria per evasione fiscale da utile extra-contabile della società non riguarderà più la dichiarazione dei redditi presentata dal socio.