Con sentenza nella causa C-509/17 del 16 maggio 2019, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità del licenziamento in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. IL FATTO A seguito di un procedimento di riorganizzazione giudiziale, al fine di ottenere l’accordo dei creditori, il tribunale del commercio di Hasselt ha accolto la domanda proposta da un’impresa volta a modificare il trasferimento consensuale in un trasferimento soggetto a controllo giudiziario. La società acquirente si era offerta di riassumere 164 lavoratori, ossia circa due terzi dell’organico dell’impresa e pertanto è stato firmato una accordo di trasferimento che conteneva l’elenco dei lavoratori da riassumere e prevedeva altresì che il trasferimento sarebbe divenuto effettivo due giorni lavorativi dopo la data della sentenza di autorizzazione del tribunale del commercio di Hasselt. Nell’elenco non compariva il nome di una lavoratrice che con giudizio ha cercato di fare valere le proprie ragioni ad essere riassunta. Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia UE la seguente questione: se il diritto di scelta del cessionario, previsto all’articolo 61, paragrafo 4 (...) della [WCO], nella misura in cui detta “riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario” sia utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, sia compatibile con la direttiva [2001/23], segnatamente con i suoi articoli 3 e 5».» LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia UE ha rilevato che, poiché l’art. 5, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/23 rende, in linea di principio, inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori in determinati casi di trasferimento di imprese e si discosta dall’obiettivo principale alla base di tale direttiva, esso deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva. Pertanto, è opportuno, in primo luogo, determinare se un trasferimento d’impresa come quello della causa in esame rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/23 e quindi appurare se il trasferimento soddisfi i tre requisiti cumulativifissati dalla citata disposizione, ossia che: - il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga; - questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente; - che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. A parere della Corte UE, una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario non soddisfa i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/23, e pertanto il trasferimento effettuato in tali condizioni non rientra nell’eccezione prevista dalla citata disposizione. La Corte rileva inoltre che la direttiva n. 2001/23, compreso l’articolo 3, è volta a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, per impedire che i lavoratori interessati si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/23, il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Ciò premesso, tale disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione. Dalla legislazione nazionale risulta che il concessionario ha il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere, ma tale scelta deve tuttavia fondarsi su motivi tecnici, economici e organizzativi, e deve effettuarsi senza disparità di trattamento vietata. Sembra quindi che l’applicazione di una legislazione nazionale come quella di cui al procedimento principale possa compromettere seriamente il rispetto dell’obiettivo principale della direttiva n. 2001/23, come precisato all’articolo 4, paragrafo 1 di quest’ultima e ricordato al punto 52 della presenta sentenza, ossia la protezione dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati in caso di trasferimento d’impresa. Pertanto la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che è contraria al diritto europeo una normativa nazionale che, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.