La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10150 depositata l’11 aprile 2019, ha ribadito l’ammissibilità sia del ricorso cumulativo, cioè proposto contro più atti impugnabili, sia del ricorso collettivo, cioè proposto da più parti. Unica condizione è che il giudizio abbia ad oggetto delle identiche questioni dalla soluzione delle quali dipenda la decisione finale del giudice sulla causa. IL FATTO Tredici contribuenti proponevano un’unica istanza di rimborso cumulativa dell’IVA versata per alcuni anni sulla TARSU. A fronte della mancata risposta da parte del Comune, veniva presentato un unico ricorso, a nome di tutte le parti avverso il silenzio rifiuto, il quale però veniva dichiarato inammissibile dalla CTP. La decisione era condivisa dalla CTR, la quale motivava la propria decisione sul fatto che erano diversi i contribuenti ed ognuno destinatario del provvedimento di mancato rimborso: i ricorrenti erano solo accomunati dalla tipologia del tributo, che però ognuno era stato chiamato a pagare autonomamente, sulla base di presupposti di fatto diversi, quale la superficie del proprio immobile ed il numero degli occupanti dello stesso. Il fatto poi che fosse stata presentata un’unica istanza di rimborso risultava irrilevante, non potendo tale circostanza condizionare l’ammissibilità dell’azione in sede tributaria, anche perché non mutava la diversità dei fatti storici posti a fondamento delle singole pretese erariali. Tale decisione era impugnata dai contribuenti, i quali in sintesi eccepivano la possibilità di presentare un ricorso collettivo nel caso di litisconsorzio facoltativo attivo, istituto applicabile anche in sede di giudizio tributario. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza di appello. In ambito tributario per quanto attiene al cumulo dei ricorsi, non essendo previsto espressamente nulla dalla disciplina che ne regola il contenzioso (D.Lgs. 546/1992), deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo: ne consegue l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove lo stesso abbia ad oggetto identiche questionidalla cui risoluzione dipende la decisione della causa. Non poteva trovare peraltro applicazione nella specie il principio seguito dalla CTR secondo il quale nel processo tributario, di regola, non sarebbe ammissibile il ricorso cumulativo né collettivo essendo necessaria, per configurare un litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto che in fatto. Invero la contestazione del Comune delle richieste di rimborso proposte dai contribuenti si fondava solo su questioni, comuni ai ricorrenti, di diritto e non di fatto: pertanto il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni risultava ultroneo. Ne consegue che i motivi esposti dai contribuenti nell’originario ricorso introduttivo dovevano essere esaminati, essendo ammissibile l’azione nelle forme proposte: da qui la cassazione con rinvio ad altra sezione della CTR affinchè la vicenda venga decisa nel merito.