La legge delega fiscale (legge n. 111/2023) ha previsto alcune novità anche in tema di contenzioso tributario. Il legislatore delegato dovrà anzitutto implementare l’informatizzazione della giustizia tributaria. Ciò dovrebbe avvenire anche attraverso una completa digitalizzazione del processo, che comporta: - l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; - la definizione delle conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche; - la previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo; - al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal MEF, siano accessibili a tutti i cittadini. L’assoluzione penale farà stato nel processo tributario Nel testo approvato in via definitiva dal Parlamento, è previsto che l’assoluzione ottenuta del contribuente in sede penale, con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, farà stato nel processo tributario. Il giudicato penale di assoluzione, dunque, sarà vincolante per il giudice tributario. Finora, i due procedimenti viaggiavano su binari paralleli e il giudice tributario aveva sicuramente il dovere di valutare in forma critica un’eventuale assoluzione dal lato penale, ma non c’era alcun obbligo in tal senso; con la conseguenza che il contribuente poteva vedersi assolto dal lato penale ma ottenere un rigetto del ricorso in sede tributaria. La legge delega prevede, ora, l’obbligo di rivedere i rapporti tra il processo penale e tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario “quanto all’accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale”. La previsione è sicuramente da salutare con favore in quanto permetterà di avere un equilibrio tra le due posizioni. Prevista l’impugnazione dell’ordinanza cautelare In tema di procedimento cautelare, l’art. 19, lettera g), ha introdotto la necessità di “prevedere l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”. Le parti, dunque, potranno impugnare l'ordinanza cautelare, sia in primo grado che in quelli successivi. Ci sarà un procedimento incidentale, sicuramente opportuno soprattutto nel caso dell'ordinanza, di rigetto o di accoglimento, della Corte di secondo grado sulla sospensione dell'atto in caso di sentenza impugnata in Cassazione, considerati i tempi dei procedimenti dinanzi alla Suprema Corte. Divieto di produrre nuovi documenti in appello In sede di approvazione della legge delega, è stata introdotta la previsione di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. Il testo della delega parla di “rafforzare” ma in realtà si tratta di una vera e propria introduzione del divieto poiché, nella versione attuale, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 sul contenzioso prevede che il giudice d'appello non può disporre nuove prove, ma che “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della delega ciò non sarà più possibile e dunque, se un documento non è stato prodotto in primo grado, non potrà essere presentato per la prima volta in appello. Dispositivo comunicato entro sette giorni dall’udienza Altra novità molto interessante è quella della pubblicazione e successiva comunicazione del dispositivo alle parti entro 7 giorni dall’udienza (e non nella stessa udienza come era stato previsto inizialmente), salva la possibilità di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Tale previsione consentirà di conoscere l’esito del giudizio entro pochi giorni e ridurre, così, i tempi del procedimento. Ulteriori disposizioni Confermate le disposizioni per cui il legislatore delegato dovrà introdurre norme specifiche per deflazionare il contenzioso tributario, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso quello alla Corte di cassazione. In tema di esecuzioni, la delega si propone di modificare l’art. 57, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo un intervento di razionalizzazione del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, è consentito al ricorrente di proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario; tuttavia, solo laddove sia lamentata la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento. Infine, l’art. 19 prevede interventi di riassetto delle Corti tributarie, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del sistema della giustizia tributaria e ottenere risparmi di spesa.