Giudice tributario monocratico per le controversie fino a 5.000 euro di valore, per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. È questa una delle novità introdotte dalla legge di riforma del processo tributario, successivamente modificata dal decreto PNRR 3, al debutto dal 1° luglio. Si tratta senza dubbio di una novità importante, vista la presenza numerosa di cause al di sotto del valore indicato dalla novità legislativa. Occorre ricordare che inizialmente la legge n. 130/2022 aveva fissato il valore soglia a 3.000 euro. Successivamente, il D.L. n. 13/2023 ha innalzato il valore delle liti attribuite al giudice unico da 3.000 a 5.000 euro. Come si determina il valore della lite Per valore della lite si intende quello di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, quindi, occorre considerare: - l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; - in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; - in caso di controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori. Il nuovo art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, specifica poi che nella determinazione del valore si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Tale specificazione si è resa necessaria poichè, in caso di accertamento di minor perdita, il valore della causa risulterà dall'Ires virtuale, al quale occorrerà sommare le altre imposte richieste nell'atto. Attenzione Rimangono sottoposte al giudice in forma collegiale le controversie di valore indeterminabile. Quali sono le norme applicabili Il comma 3 dell’art. 4-bis stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal D.Lgs. n. 546/1992. Ciò significa anche che, dal punto di vista operativo e pratico, per il difensore onerato della difesa del contribuente nulla cambia al momento della stesura del ricorso che dovrà contenere i medesimi elementi e dovrà sempre essere intestati alla Corte di Giustizia tributaria. Così come nulla cambia con riferimento all’utilizzo del processo tributario telematico e dunque del SIGIT. Sarà poi il Presidente della Corte di Giustizia tributaria di primo grado che assegnerà, nei casi previsti, il ricorso al giudice monocratico (art. 6, comma 1-bis, D.Lgs. n. 545/1992). Il generale richiamo alle norme che si applicano ai giudizi collegiali fa discendere anche che la pronuncia dell’organo monocratico può essere appellata, al pari di quella adottata dal collegio, dinanzi la competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado in composizione collegiale. Cosa accade in caso di incompetenza dell’organo giudicante Qualora il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di Giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione (art. 6, comma 1-ter, D.Lgs. n. 545/1992). Ne deriva che l’erronea assegnazione della causa a un giudice in composizione diversa rispetto a quella prevista non rappresenta un vizio di incompetenza (con conseguente onere del ricorrente di riassumere il processo), ma, più semplicemente, comporta la rimessione della causa al Presidente della sezione, che potrà rinnovare l’assegnazione o confermare quella già disposta. Laddove, invece, il giudice monocratico o collegiale decida una causa che non gli compete e la questione è rilevata in appello, la lite andrà rimessa in primo grado dinanzi all’organo corretto (art. 59, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 546/1992). Come si svolge l’udienza Il generale richiamo alla disciplina del giudizio in composizione collegiale subisce una limitazione ad opera dei neo-introdotti commi 4 e 4-bis dell’art. 16 del D.L. n. 119/2018 - come modificato dall’art. 4, comma 4, legge n. 130/2022 - che dispone la trattazione pubblica dell’udienza del giudice monocratico esclusivamente a distanza, salvo espressa richiesta delle parti per comprovate ragioni. In sostanza, le udienze tenute dal giudice monocratico dovranno essere svolte, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia tributaria.