Tra le diverse modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992 (in particolare, si annoverano l’abrogazione della fase di reclamo/mediazione e il rafforzamento della conciliazione in ottica di deflazione del contenzioso pregresso) lo schema di decreto delegato sul contenzioso tributario, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 reca un’importante modifica in relazione alla modalità di trattazione dell’udienza. L’introduzione dell’udienza a distanza nel contenzioso tributario L’udienza a distanza è stata introdotta nel processo tributario ad opera dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 che, anticipando di qualche mese l’introduzione in via obbligatoria (salvo alcune eccezioni) del processo tributario telematico a far data dal 1° luglio 2019, nell’ambito della digitalizzazione della giustizia tributaria, rendeva possibile alle parti presenziare alla pubblica udienza tramite collegamento da remoto mediante apposita richiesta riportata nel ricorso o nel primo atto difensivo. La disposizione sarebbe rimasta inattuata per circa due anni in quanto, ai fini della concreta operatività della stessa, era necessario attendere l’emanazione degli appositi provvedimenti da parte del Direttore Generale delle Finanze con i quali sarebbero state individuate le regole tecnico-operative per consentire tale modalità di partecipazione all’udienza. Nel frattempo, la disposizione veniva modificata dall’art. 135, comma 2, D.L. n. 34/2020 che, riscrivendo integralmente la richiamata previsione, aveva apportato alcune modifiche, volte in particolare a estendere l’applicazione della partecipazione da remoto anche alle udienze in camera di consiglio e a consentirne l’utilizzo anche ai giudici tributari, oltre a prevedere che tale richiesta potesse essere presentata anche successivamente al ricorso, purché prima della comunicazione dell’avviso di trattazione. Nel contesto in argomento si era inoltre inserita l’emergenza Covid, per effetto della quale era stato disposto, attraverso l’art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020, che i presidenti delle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) potessero autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali mediante collegamento da remoto, qualora tale possibilità fosse consentita dalle dotazioni informatiche e dalle risorse tecniche a disposizione. La disciplina dettata per l’emergenza sanitaria, in vigore fino al 30 aprile 2022, ha dato luogo ad un’applicazione della partecipazione da remoto alle udienze del tutto imprevedibile, essendo tale possibilità del tutto rimessa alle scelte adottate nei decreti delle varie Corti di Giustizia Tributaria, dando perciò vita a un quadro piuttosto variegato, nell’ambito del quale, mentre alcuni collegi si sono resi disponibili a consentire le udienze da remoto, altri hanno negato tale possibilità, preferendo rinviare la discussione ovvero prevedendo la trattazione sulla base degli atti per mezzo dello scambio di memorie scritte. Cosa è cambiato con la riforma del processo tributario La previsione di cui all’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 è stata nuovamente modificata dall’art. 4, comma 4, della legge n. 130/2022 (legge di riforma del processo tributario). In particolare, la norma così modificata, che trova applicazione per i giudizi instaurati in primo e secondo grado a partire dal 1° settembre 2023: - da un lato ha dilatato le tempistiche a disposizione delle parti per richiedere la trattazione dell’udienza a distanza, considerato che l’opzione può essere richiesta entro venti giorni liberi prima della trattazione della controversia, - dall’altro ha imposto che tale modalità debba essere osservata solo qualora sia richiesta da entrambe le parti, mentre in caso contrario la trattazione si svolge secondo le modalità tradizionali. Inoltre, con la riforma, il collegamento da remoto è diventato la modalità standard per la trattazione delle udienze tenute avanti le Corti di Giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica (per controversie di valore fino a 5.000 euro, con riferimento ai ricorsi notificati dal 1° luglio 2023) e per le udienze cautelari, fatta salva la possibilità per le parti di richiedere l’udienza in presenza per comprovate ragioni. L’effettiva applicazione della disciplina richiamata (e oggi in vigore), che indubbiamente risulta destinata a ostacolare la trattazione delle controversie a distanza, imponendo che tale modalità debba essere richiesta da entrambe le parti, è stata, già prima della sua concreta attuazione, messa in discussione dalla legge delega di riforma fiscale, secondo la quale viene previsto che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti, riconoscendo all’altra la possibilità di partecipare in presenza all’udienza. L’udienza a distanza nel decreto delegato: nuovo impulso alla modalità da remoto Le previsioni del decreto delegato, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni della legge delega di riforma fiscale, hanno nuovamente rinnovato la discussione da remoto, la cui disciplina sarà contenuta nell’art. 34-ter del D.Lgs. n. 546/1992 (per esigenze di coordinamento normativo, l’art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 verrà abrogato). Più nello specifico, sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992: - viene consentito, alla parte che lo ha richiesto, di partecipare all’udienza da remoto, anche qualora la trattazione della controversia avvenga in presenza (non è quindi più necessario che la discussione a distanza venga richiesta da entrambe le parti); - viene ridotto da venti a dieci giorni liberi prima della discussione il limite entro il quale richiedere l’udienza da remoto con apposita istanza (che andrà notificata alla controparte e depositata in giudizio, unitamente alla prova della notifica). In questo modo, il termine viene equiparato a quello previsto per la richiesta di pubblica udienza in presenza; - viene esplicitamente previsto che la segreteria comunichi, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si deve notare che è stata espunta dal testo della norma, rispetto all’abrogando art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018, la previsione secondo la quale la trattazione da remoto risulta la modalità convenzionale per le udienze presiedute da un giudice monocratico e per le udienze cautelari. Nella relazione illustrativa non sono presenti indicazioni sul punto. Infine, il novellato art. 79, comma 2-ter, D.Lgs. n. 546/1992 dispone che con apposito decreto verranno stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto di udienze e camere di consiglio, prevedendo pertanto un aggiornamento del D.M. n. RR 46 dell’11 novembre 2020, che individua regole tecnico-operative in vigore per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze a distanza. Le richiamate modifiche troveranno applicazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. La nuova disciplina prevista per l’udienza a distanza fa seguito a diversi interventi che hanno riguardato tale modalità di trattazione, evidenziando un iter normativo farraginoso e non sempre coerente con le esigenze di economicità e speditezza che dovrebbero garantire l’obiettivo proclamato di deflazionare il contenzioso in essere. Le modifiche apportate sono quindi da salutare con favore, in quanto consentiranno (si spera a breve, nelle tempistiche previste per l’approvazione del decreto), specialmente ai difensori dei contribuenti di poter decidere, senza che sia necessario l’assenso dell’Amministrazione finanziaria, quale sia la modalità preferibile, se del caso, per partecipare alla discussione, garantendo in ogni caso di espletare pienamente il diritto di difesa ed evitando lunghe e defatiganti trasferte nelle Corti più distanti dal luogo del domicilio, che si tradurranno in un conseguente risparmio per i contribuenti. Si auspica infine che la nuova disciplina possa incentivare la trattazione da remoto e consentirne una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale, invertendo così il trend più recente che, come osservato nel rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario riferito al secondo trimestre 2023 elaborato dal Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF, ha visto una diminuzione del ricorso alle udienze da remoto, che sono passate dal 40,5% del primo trimestre 2022 al 15,6% del trimestre oggetto di osservazione, oltre a un’applicazione del ricorso ai servizi telematici che passa da una percentuale del 54,2% per il Nord-Est fino ad arrivare all’8,5% per il Sud.