Il processo consiste in una sequenza ordinata di atti giuridici, di atti processuali, posti in essere dalle parti (incluso il pubblico ministero, quale parte pubblica) e dal giudice o da suoi ausiliari compiuti secondo le norme processuali, preordinati all'emanazione dell'atto terminale, ossia una sentenza o un provvedimento emesso dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Esso è instaurato tra parti processuali ed ha il fine di dirimere il contenzioso in atto. Le parti del processo - Le parti di un processo, di norma, sono: attore, ossia colui che ricorre in giudizio; convenuto, ossia colui che è chiamato in giudizio o parte resistente. In altre parole, l’attore è colui che propone la domanda al giudice; il convenuto è il soggetto nei cui confronti viene proposta la domanda. Nel processo tributario costituiscono le parti del processo coloro che, in quanto titolari di interessi giuridicamente rilevanti, hanno la legittimazione ad attivare una controversia giurisdizionale. La legittimazione - Nell’ambito del processo sia civile che tributario con il termine “legittimazione alla causa” si intende la capacità di un soggetto di costituirsi parte in un processo in quanto interessato a chiedere al giudice un provvedimento in relazione alla situazione di fatto o di diritto che si intende tutelare. Con il termine “legittimazione processuale” si intende, invece, la capacità del soggetto di stare in giudizio. I soggetti legittimati a costituirsi - Nel processo tributario non si assiste ad una eterogeneità di parti considerato che la parte ricorrente il più delle volte è sempre il contribuente e la parte resistente è sempre l’ente impositore. Da ciò si determina che sono legittimati a costituirsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria i soggetti dianzi evidenziati. Entrambi le parti nell’ambito del processo assumono una posizione di parità dinanzi al giudice terzo ed imparziale. La parte ricorrente - Viene definita tale chi, ritenendo di aver subito una lesione patrimoniale su una delle materie di competenza delle Corti di Giustizia Tributaria, chiede a quest’ultime la tutela dell’autorità giurisdizionale. Come detto, la figura del ricorrente coincide quasi sempre con quella del contribuente, ossia il soggetto ritenuto debitore nei confronti dell’ente impositore. La parte resistente - Nel processo tributario, parte resistente è l’organo o l’ente che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato o negato. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il contribuente impugni l’atto nei confronti dei un soggetto diverso da quello che ha emesso il provvedimento, quest’ultimo non ha legittimazione alla causa con la conseguenza che la domanda risulta inammissibile. Va sottolineato che la corretta individuazione della parte resistente è rilevante anche ai fini dell’individuazione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. La morte del ricorrente persona fisica - Nel caso di morte del contribuente persona fisica, la qualità di ricorrente potrà essere trasferita a soggetti terzi, ossia agli eredi. Appare opportuno precisare che: se la persona fisica decede nelle more della proposizione del ricorso, ossia durante il termine per proporlo, detto termine è prorogato di 6 mesi; se il decesso avviene dopo la notifica del ricorso alla controparte e prima della chiusura del contradditorio per le decisioni in camera di consiglio o prima della chiusura della discussione per la trattazione in pubblica udienza, il giudizio si sospende. La sospensione è disposta e l’interruzione dichiarata con provvedimento emesso dal presidente di sezione o con ordinanza della commissione in sede collegiale verificando se il processo è pervenuto o meno al Collegio con la fissazione della trattazione.