L’avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia (già attuato nel processo civile e amministrativo). Il PTT, già attivo in forma del tutto facoltativa dal 15 luglio 2017, solo dal 1° luglio 2019 diventa obbligatorio per tutti. Per processo tributario telematico si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito e comunicazione) degli atti del processo dematerializzati. Esso si basa sostanzialmente sull’uso della posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale. In tema di utilizzo di strumenti informatici e telematici, occorre far riferimento al D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, cui è stata data attuazione per mezzo dei decreti direttoriali 4 agosto 2015, 30 giugno 2016 e 15 dicembre 2016. Di particolare rilievo è, altresì, la circolare n. 2/DF del 2016 con cui sono state emanate le linee guida relative all’utilizzo del SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) e con cui sono state fornite le indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo dei servizi del PTT. Da ultimo, il D.L. n. 119/2018 ha introdotto importanti correttivi alla normativa in materia di processo tributario telematico. Il decreto fiscale 2019, introducendo delle modifiche all’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha previsto l’eliminazione quasi totale, a partire dal 1° luglio 2019, della possibilità di depositare la copia cartacea degli atti processuali e apportato importanti correttivi alla normativa in materia di PTT. Gli unici a poter continuare a optare per la procedura classica “cartacea” saranno i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica nelle liti di valore non superiore a tremila euro. Il decreto fiscale 2019 ha inoltre previsto l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis, D.Lgs n. 546/1992; la novella normativa prevede che le parti che stanno in giudizio senza l’assistenza di un difensore, diverse dagli uffici degli impositori, potranno utilizzare le modalità telematiche, solo laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso la quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni; diversamente, potranno continuare a depositare la documentazione cartacea relativa alla propria controversia. Formazione del fascicolo telematico Il decreto fiscale 2019 ha disposto l’obbligo della costituzione nel giudizio di I° e II° grado, esclusivamente con modalità telematiche relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Il nuovo strumento informatico si basa sull’uso della posta elettronica certificata (PEC) - necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo - e della firma digitale consentendo così il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali. L’informatizzazione del processo tributario telematico consente di: - notificare ricorsi e appelli; - costituirsi in giudizio; - depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; - consultare liberamente il fascicolo processuale ed estrarre copie degli atti. Una volta effettuato il deposito tramite il PTT, contribuenti, professionisti ed enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico e i relativi atti. Più specificamente, il fascicolo informatico è regolamentato dal combinato disposto: - dell’art. 14 del D.M. n. 163/2013; - dall’art. 12, D.M. 4 agosto 2015. La formazione del fascicolo processuale informatico avviene, dunque, tramite il deposito di tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal SIGIT. In dettaglio, il fascicolo telematico è l’insieme di tutti i file relativi agli atti processuali, degli atti depositati dalle parti tramite il PTT, di quelli redatti d’ufficio, delle ricevute di PEC e dei messaggi di sistema ed è liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia. Come chiarito dalla circolare n. 2/DF del 2016 (paragrafo 14), la gestione del fascicolo processuale informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie, che garantisce che, in ciascun fascicolo di parte, confluiscano gli atti e i documenti depositati telematicamente rispettivamente dal contribuente e dall’amministrazione coinvolta. Attenzione Al fine della formazione del fascicolo processuale informatico, in base ai dati forniti in sede di deposito telematico delle controdeduzioni o degli atti successivi (numero iscrizione a ruolo, identificativo ricorrente/appellante, resistente, numero atto impugnato, tipologia imposte), il PTT propone ipotesi di abbinamento tra tali atti e l’atto principale già iscritto a ruolo. In tal senso, al fine di agevolare la procedura, è importante che le parti, in sede di deposito delle controdeduzioni e di altri atti, provvedano a una corretta compilazione delle schermate presenti a sistema, soprattutto ove viene richiesto l’inserimento del numero di RGR/RGA ovvero il numero della ricevuta sincrona di accettazione rilasciato dal PTT al momento del deposito dell’atto principale. Consultazione del fascicolo telematico Per ciò che attiene, invece, più specificamente alla consultazione del fascicolo, le parti e/o i loro difensori che accedono al PTT, in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico relativo alla controversia utilizzando il servizio del “Telecontenzioso” ed estrarre copia degli atti ivi presenti. Tutta la documentazione ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, sono conservati nel fascicolo informatico e consultabili in qualunque momento dalla parte interessata. Per consultare il fascicolo informatico è sufficiente che la parte acceda al sistema inserendo i dati della controversia e selezionando la cartella necessaria. Il fascicolo informatico è, infatti, costituito dai seguenti quattro fascicoli denominati: - cartella del ricorrente: che contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa; - cartella del resistente: che contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente; - cartella delle altre parti resistenti: che contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa; - cartella d’ufficio: si tratta del “sottofascicolo” telematico, gestito dal personale amministrativo della Commissione tributaria, in cui sono contenuti tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Collegio giudicante, le comunicazioni inviate alle parti processuali dalla Segreteria, il verbale d’udienza, i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze) e altri atti eventuali (es: atto di nomina del consulente tecnico d’ufficio e relativa perizia, etc.). Accesso temporaneo Inoltre, si rileva che, dal 28 gennaio 2019, è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali. In tal senso, gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC. In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.