Il nuovo art. 25-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 16, D.L. n. 119 del 2018, attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione degli enti locali il potere di attestare la conformità della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche. Il potere di certificazione di conformità viene esercitato secondo le modalità del Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 20 e ss., D.Lgs. n. 82/2005 - CAD). Nella circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che, in base all’art. 22 CAD, qualora il documento informatico contenga la copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e i documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto cartaceo e spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione o produzione sostituisce quella dell’originale. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (quindi, tutti i documenti originariamente cartacei) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. A tal fine occorre redigere una attestazione separata con la quale si affermi la conformità della copia all’originale di cui si è in possesso o alla copia prelevata dal fascicolo informatico che equivale ex lege all’originale. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, nel rispetto delle Linee guida emanate dall’AGID a dicembre 2015, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. In base al nuovo art. 25-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, analogo potere di attestazione di conformità è esteso anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria: tali atti e provvedimenti, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria. Nella circolare n. 1/DF del 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa che tale potere di attestazione riguarda gli atti presenti nei fascicoli informatici anche se depositati in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018 (24 ottobre 2018) e menziona a titolo esemplificativo il ricorso per ottemperanza oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992. Il S.I.Gi.T. attualmente non permette il download del duplicato degli atti digitali presenti nel fascicolo informatico: l’implementazione è stata rinviata all’adozione di apposite regole tecniche. In base alla nuova disciplina - la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità equivaleall’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico; - l’estrazione di copie autentiche secondo le nuove modalità telematiche esonera dal pagamento dei diritti di copia; - nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. Copia delle sentenze Nella circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF il Ministero dell’Economia e delle finanze affronta alcune problematiche operative riguardanti le copie delle sentenze. Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico copia informatica della sentenza redatta e sottoscritta in modalità analogica e attestarne la conformità ex art. 25-bis, D.Lgs. n. 546/1992 ai fini della notifica telematica alla controparte. In particolare, il difensore può procedere in tal senso per l’esecuzione ovvero la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Nelle ipotesi residuali in cui ancora oggi viene rilasciata dalle Commissioni tributarie, l’apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza spetta esclusivamente alla segreteria della Commissione tributaria competente, previo pagamento dei diritti. Allo stesso modo, spetta all’ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c., che verrà posta sul provvedimento già notificato a mezzo PEC alla controparte, stampato e dichiarato conforme all’originale ex dell’art. 16, comma 3, D.L. n. 119/2018.