Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 in tema di processo tributario telematico. Le specifiche disposizioni per una completa informatizzazione del processo tributario telematico, PTT, anche in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, con l’obiettivo di conseguire maggiore efficienza e celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore sono state introdotte con D.L. n. 98 del 2011. L’attuazione di tale obiettivo è stata affidata all’adozione di un regolamento emanato nel 2013 con il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163. Il regolamento rinviava la concreta attuazione della digitalizzazione delle varie fasi del processo ai decreti attuativi di adozione delle regole tecniche. Come è noto, poi, il processo telematico è stato gradualmente esteso sul territorio nazionale, in base all’adozione di appositi decreti direttoriali e, dal 15 luglio 2017, è divenuto operativo in tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Quanto alle fasi processuali sono interamente telematizzate: - la notifica; - la costituzione in giudizio; - il deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale. Restano da digitalizzare i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d’udienza. Si tratta di atti formati in originale analogico che sono scansionati e firmati digitalmente dal personale dell’Ufficio di segreteria delle CCTT per poi essere inseriti fascicolo informatico. Le novità del PTT L’adozione della nuova circolare è stata necessaria in ragione delle novità introdotte dal D.L. 119/2018 per cui: - a decorrere dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica. Inoltre, anche i soggetti che si difendono personalmente possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti; - a decorrere dal 24 ottobre 2018: 1. le comunicazioni effettuate dalle Commissioni tributarie si perfezionano con l’avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori; 2. nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni potranno avvenire esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria; 3. i difensori delle parti, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione possono attestare la conformità agli originali o copia conforme della copia analogica o digitale degli atti prelevati dal fascicolo processuale informatico o ricevuti tramite notifica telematica ovvero detenuti in originale o in copia conforme. - l’udienza di discussione può svolgersi a distanza, su richiesta di almeno una delle parti, mediante l’adozione di regole tecniche-operative che consentono il collegamento via web, da definire con apposito decreto. Obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici Le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1° luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data. Tale obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici. Il medesimo obbligo riguarda anche la Guardia di Finanza con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo. Occorre evidenziare che qualora la parte abbia scelto di notificare l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico. resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio. Deroghe all’obbligatorietà sono previste per: - controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista; - in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica. Deposito telematico A differenza di quanto previsto per le altre giurisdizioni, il deposito telematico degli atti avviene attraverso una piattaforma informatica centralizzata raggiungibile via web dal portale della giustizia tributaria che si interfaccia con il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT), che gestisce le attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie. In particolare, i dati e i documenti digitali trasmessi attraverso la piattaforma, vengono acquisiti nel SIGIT per la successiva gestione dell’iter processuale a beneficio di tutti gli operatori del processo. Il processo tributario telematico si caratterizza per il fatto che il deposito del ricorso, degli allegati e degli atti successivi avviene, previa registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso, mediante upload dei file direttamente sulla piattaforma. Tale modalità esclude che le parti processuali utilizzino le PEC delle singole Commissioni tributarie per effettuare il deposito degli atti e documenti digitali. La piattaforma informatica supporta l’utente nell’effettuare una serie di controlli sui file, atti e documenti processuali, che si intendono depositare nel fascicolo processuale informatico, ai fini della costituzione in giudizio (ricorso, appello, controdeduzioni, intervento del terzo) o in un momento successivo rispetto al primo deposito come per allegati e memorie.