Sono in media 200mila l’anno i ricorsi in materia fiscale iscritti presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado. E la loro sorte, dal 1° luglio, sarà obbligatoriamente decisa con il processo telematico. Le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali avverranno, dunque, esclusivamente con modalità telematiche. Sparisce l’alternatività tra cartaceo e digitale, imponendo per ogni causa la procedura telematica. E solo in casi eccezionali il presidente della Commissione tributaria o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, o il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. I soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3mila euro) possono utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di pec al quale ricevere le comunicazioni. Una novità che richiede mezzi tecnici adeguati in tutte le sedi giudiziarie per poter essere operativa riguarda la possibilità di partecipare alle udienze a distanza. Occorrerà la richiesta da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Le udienze dovranno svolgersi in collegamento audiovideo tra l’aula e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione. Le specifiche tecniche per tali procedure saranno oggetto di decreti attuativi ancora da emanare. Punto centrale della procedura è il perfezionamento della comunicazione: l’atto si intende effettivamente notificato con la ricezione di almeno uno dei difensori della parte, all’indirizzo di posta elettronica comunicato nell’atto introduttivo del giudizio. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo pec o se lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni devono essere eseguite mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria e le notificazioni eseguite direttamente a mezzo del servizio postale e anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Queste regole, in realtà, sono già in vigore dal 24 ottobre 2018. Dal 24 ottobre 2018 contribuenti ed enti impositori possono utilizzare, in ogni grado di giudizio, le modalità telematiche senza rischiare la declaratoria di inammissibilità a prescindere da come sia avvenuto il rito di primo grado e dalle scelte operate dall’altra parte. Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.