Il decreto fiscale 2019 conferma l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, del processo tributario telematico. In base alla disciplina attuale, le comunicazioni delle segreterie avvengono in via telematica, presso la casella PEC che il difensore indica nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo. L’esecuzione telematica delle notifiche e i depositi degli atti è invece facoltativa, essendo obbligatoria nei gradi di giudizio successivi esclusivamente qualora la parte stessa abbia deciso di utilizzarla nel grado precedente. Il decreto, modificando l’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2019, le parti e i difensori debbano notificare e depositare gli atti processuali e i provvedimenti giurisprudenziali esclusivamente con le modalità telematiche, ossia utilizzando il portale dedicato per accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (Sigit). Il D.L. n. 119/2018, inoltre, fornisce un’interpretazione autentica sulle norme attualmente vigenti in materia di comunicazioni e notificazioni in via telematica. In particolare viene chiarito che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità tradizionali. La partecipazione alla pubblica udienza potrà avvenire anche a distanza, su richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo. La definizione delle regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione delle immagini è demandata ad uno o più provvedimenti del Direttore generale delle Finanze, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Con il nuovo processo telematico tributario i difensori degli enti impositori potranno attestare la conformità dei documenti digitali. Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019 Processo tributario telematico L’utilizzo delle modalità telematiche nell’ambito delle notifiche e depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisprudenziali è esperibile dalle parti processuali in via facoltativa. Viene disposta l’obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell’ambito del processo tributario. In particolare, si stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositino gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. Qualora il contribuente proceda alla notifica e al deposito degli atti in via telematica in primo grado, tale modalità diventa obbligatoria nei gradi di giudizio successivi. Il Presidente della Commissione tributaria o il presidente di sezione, in via eccezionale, qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse. Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello notificato dal 1° luglio 2019. Regime transitorio Il D.M. n. 163/2013 prevede che il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via PEC, debba costituirsi in giudizio telematicamente. Fino a quando il processo tributario telematico non diventerà obbligatorio le parti, nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto interamente in modalità analogica, possono utilizzare liberamente, anche per la proposizione dell’appello, le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali. La scelta effettuata dal contribuente di instaurare il giudizio in modalità cartacea non vincola quindi l’ufficio a costituirsi o a notificare il ricorso in appello con la stessa procedura. La norma ha carattere interpretativo. Il decreto fiscale, in sostanza, sana la condotta degli uffici finanziari i quali, ancorché il contribuente abbia deciso di utilizzare la modalità cartacea in primo grado, hanno utilizzato la modalità telematica in appello. Nel caso in cui il contribuente abbia notificato il ricorso sin dal primo grado utilizzando la modalità informatica, questa deve essere obbligatoriamente utilizzata anche per la notifica e la costituzione in secondo grado. Notifiche a mezzo PEC Le comunicazioni con gli uffici di segreteria (ad esempio la comunicazione della data di udienza e del dispositivo di sentenza), riguardanti il processo tributario, avvengono ordinariamente mediante l’utilizzo della PEC. Il decreto fiscale dispone che la comunicazione effettuata a mezzo PEC dagli uffici di segreteria ed andata a buon fine ad uno dei difensori che compongono il collegio difensivo si considera efficace ai fini del perfezionamento della notifica effettuata dai predetti uffici. L’indirizzo PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC o qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario (ad esempio casella piena oppure inattiva), le comunicazioni si intenderanno perfezionate con il deposito in Commissione tributaria. Anche le parti che sono in giudizio senza l’assistenza di un difensore, diverse dagli uffici impositori, possono utilizzare le modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC presso la quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Attestazione della conformità dei documenti digitali - Si attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, il potere di attestare la conformità dei documenti informatici depositati ad un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme dai citati soggetti. Inoltre viene consentito agli stessi soggetti di estrarre e attestare la conformità di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle comunicazioni delle Commissioni tributarie, presenti nel fascicolo informatico. Nel compimento dell’attestazione di conformità, da eseguire secondo le disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale, i difensori assumono la veste di pubblici ufficiali. Tale facoltà è esclusa per i difensori dei contribuenti. L’estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia. Partecipazione all’udienza a distanza Non è ammessa partecipazione alla pubblica udienza con collegamento a distanza delle parti. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica potrà avvenire a distanza, su richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo. La definizione delle regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione delle immagini è demandata ad uno o più provvedimenti del Direttore generale delle Finanze.