Dal 1° luglio 2019 il processo tributario è divenuto per tutti telematico e prevede una serie di novità di cui sarà interessante valutare l’evoluzione e l’applicazione operativa. Tra le novità di maggior pregio rientra certamente l’udienza a distanza in videoforum, introdotta dal decreto fiscale 2019 (art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018) che ha previsto per i professionisti, i contribuenti e i funzionari pubblici la possibilità di chiedere che la discussione in pubblica udienza possa avvenire, appunto, a distanza. Udienza in Camera di Consiglio Il processo tributario, in linea generale, si caratterizza per la discussione della causa in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Nello specifico, la discussione del ricorso in Camera di Consiglio è esercitata dalle parti osservando specifici termini prima dell’udienza, previsti a pena di decadenza per il deposito di documenti, memorie illustrative e repliche scritte. In Camera di Consiglio, il relatore espone al collegio - senza, per l’appunto, la presenza delle parti - i fatti e le questioni della controversia e il collegio giudicante, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio, decisione che è presa a maggioranza dei voti. Pubblica udienza A norma del D.Lgs. n. 546/1992, con apposita istanza deve essere chiesta la discussione in pubblica udienza. In questa evenienza l’istanza deve essere depositata nella segreteria della Commissione Tributaria competente e notificata alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi prima della data dell'udienza stessa. Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa mediante il deposito di documenti e delle memorie illustrative. Occorre evidenziare che - a differenza della discussione in Camera di consiglio - non è ammesso il deposito delle brevi repliche, poiché nel concreto queste potranno avvenire in sede di pubblica udienza. All'udienza pubblica, cui possono partecipare anche persone estranee al processo, il relatore espone sui fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Successivamente il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Pubblica udienza in videoforum Il D.L. n. 119/2018 ha previsto una nuova modalità di svolgimento della pubblica udienza. Secondo il dettato del decreto fiscale, i professionisti, i contribuenti e i funzionari pubblici potranno chiedere che la discussione in pubblica udienza possa avvenire a distanza in videoforum. Art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 “4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica [...] può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza”. La nuova previsione è in linea con un processo tributario che oggi - con la creazione del fascicolo processuale - consente a giudici tributari, contribuenti, professionisti ed enti impositori di consultare gli atti giudiziari autonomamente dai propri uffici o da casa tramite il servizio Telecontenzioso, con riduzione dei costi legati agli spostamenti pressi le sedi delle Commissioni tributarie. Nella pubblica udienza in videoforum, a differenza della tradizionale richiesta di pubblica udienza, l’istanza deve essere formalizzata da almeno una delle parti già nel ricorso o nel primo atto difensivo. L’udienza in videoforum si concretizzerà in un collegamento audiovisivo via web tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione. Il collegamento deve essere effettuato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Sul punto si attende l’emanazione dei provvedimenti del direttore generale delle finanze che stabiliranno le regole tecnico-operative e chiariranno l’effettiva modalità di svolgimento dell’udienza in videoforum. Desta grande interesse conoscere in che modo dovrà avvenire lo svolgimento dell’udienza nel concreto, particolarmente quanto alla modalità di esposizione dei fatti da parte del relatore e alla modalità di discussione delle parti. Certo è che la norma impone la necessità di formulazione dell’istanza di partecipazione all’udienza pubblica mediante un collegamento audiovisivo già nel ricorso o comunque nel primo atto difensivo. Appare dunque sostanziale la differenza rispetto alla tradizionale richiesta di pubblica udienza che consente alla parte interessata di depositare l’istanza entro 10 giorni liberi prima della data dell'udienza stessa. È evidente che, nella nuova ipotesi di videoforum, il legislatore abbia voluto porre l’accento sul momento di valorizzazione dell’istanza, che è limitato al primo atto difensivo, probabilmente anche al fine di conciliare le esigenze tecnico-operative con il diritto delle parti di conoscere sin da subito la modalità di svolgimento della pubblica udienza, laddove per l’appunto avvenga in videoforum. Come ha specificato il Ministero dell’Economia e delle finanze nella circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, in presenza dell’istanza, il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione si considera ex lege equiparato all’aula di udienza. Diversamente, il collegio giudicante esercita la propria funzione nella giornata fissata per l’udienza esclusivamente presso la sede della Commissione tributaria. Quanto al contribuente che si difende personalmente, la circolare n. 1/DF del 2019 ha chiarito che il collegamento audiovisivo può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le modalità telematiche nel processo tributario. In ogni caso vi è la possibilità per il difensore di dichiarare che nel collegamento audiovisivo presso il suo domicilio web risulta presente anche il contribuente da lui difeso. In attesa dei provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze che stabiliranno le regole tecnico-operative dell’udienza a distanza, il Ministero ha precisato che il collegamento audiovisivo deve assicurare la contestuale effettiva reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi e la possibilità di udire ciò che viene detto. L’apposito decreto del Direttore Generale delle Finanze chiarirà anche la conservazione e la visione delle immagini dell’udienza a distanza e individuerà le Commissioni tributarie presso le quali avviare l’udienza web. In ogni caso, è innegabile che, con la nuova modalità di pubblica udienza, il processo tributario diviene ancor più telematico.