Con la risposta n. 362 del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione di un prodotto dietetico. Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente e sul prescritto parere tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli "in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 - la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove - il prodotto in oggetto [può] ricondursi alla sottovoce NC 2106 90. Infatti, come esplicitato nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea e per quanto si può desumere dalla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite da C410/08 a C412/08 (Swiss Caps), tale tipologia di alimenti rientra nei 'complementi alimentari diversi'. La caratteristica di tali prodotti è quella di contribuire al benessere dell'organismo senza esplicare alcun effetto profilattico o terapeutico (vedi punto 16 voce 2106, che ricomprende tra i complementi alimentari le preparazioni, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio etc.., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro). Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04)". Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale. Ai fini che qui interessano, il numero 80) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura". Tenuto conto del suddetto parere dell'ADM, il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA. Pertanto, il prodotto in esame rientra tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi glisciroppi di qualsiasi natura", le cui cessioni sono soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.