In prossimità del termine del 30 giugno, previsto per il saldo dell’Irpef del 2022, i professionisti devono prestare particolare attenzione all’operazione di trasferimento dei dati contabili all’interno del Modello Redditi 2023. La correttezza dell’operazione dipende soprattutto dal piano dei conti adottato, ma in alcuni casi, per la gestione di specifiche voci di costo, possono manifestarsi delle criticità. In particolare, non sempre è agevole la gestione delle spese sostenute dai professionisti per la somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle prestazioni alberghiere. In generale, deve essere osservato che l’articolo 54 del TUIR prevede per tali spese una presunzione di non inerenza parziale. Il comma 2 prevede la deducibilità limitata alla misura del 75 per cento degli oneri complessivamente sostenuti. Tale limitazione, fatta salva una specifica eccezione prevista espressamente dal legislatore, non può essere superata. Inoltre, l’importo così ridotto deve essere sottoposto ad un ulteriore test necessario al fine di verificare la deducibilità. L’onere così rideterminato è deducibile nella misura massima del 2 per cento dei compensi professionali percepiti nel periodo di imposta. Si consideri ad esempio il caso in cui il professionista abbia sostenuto i predetti oneri nella misura di 5.000 euro. L’importo eventualmente deducibile, da sottoporre al successivo ed ulteriore test, sarà pari a euro 3.750 al netto della quota indeducibile del 25 per cento. Se l’importo così rideterminato non supererà l’ulteriore limite variabile, pari al 2 per cento dei compensi, sarà deducibile, ferma restando, come già detto, l’indeducibilità della quota del 25 per cento pari a 1.250 euro. Si consideri ad esempio il caso in cui i compensi incassati nell’anno siano pari a 150.000 euro. Conseguentemente, il 2 per cento ammonterà a euro 3.000 e, quindi, il maggior importo delle spese, pari a 750 euro risulterà in ogni caso indeducibile. In buona sostanza, rispetto all’importo complessivamente sostenuto, la quota deducibile in sede di determinazione del reddito professionale netto del 2022 sarà pari a 3.000 euro. Tuttavia, come detto, l’articolo 54 del TUIR prevede un eccezione che, in presenza di determinati presupposti, consente la deducibilità integrale dei predetti oneri. Il comma 5, secondo periodo così dispone al riguardo: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico professionale e addebitate analiticamente in capo al committente”. La logica della disposizione può essere agevolmente compresa. L’indicazione nella fattura delle predette spese addebitate al committente in dettaglio e separatamente rispetto ai compensi professionali, consente allo stesso committente di esercitare un efficace attività di controllo ed eventualmente non rimborsare le spese sostenute non per la trasferta, ma a titolo personale. Tale circostanza consente, quindi, la deducibilità integrale dei predetti oneri senza l’applicazione dei due limiti indicati in precedenza. È dunque evidente che il piano dei conti utilizzato per le registrazioni contabili debba distinguere le due tipologie di costi a seconda se l’addebito degli oneri nei confronti del committente sia o meno effettuato analiticamente all’interno della fattura. Solo in tale ipotesi l’operazione di trasferimento dei dati contabili nel Modello Redditi sarà effettuata correttamente e consentirà al professionista di non perdere la deduzione integrale delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Occorre da ultimo considerare anche la previsione dell’ultimo periodo del comma 5 in commento secondo cui: “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.