Facilitato il ricongiungimento dei contributi versati all’Inps per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Questo grazie al protocollo siglato tra l’Inps e l’ADEPP (Associazione degli enti di previdenza privati) attraverso il quale è stato regolamentato lo scambio telematico per la ricongiunzione previdenziale. L’invio telematico per la ricongiunzione dei contributi Inps sarà operativo ad ottobre. Ricongiunzione contributiva - La ricongiunzione contributiva è disciplinata dalla Legge 5 marzo 1990, n. 45. La ricongiunzione contributiva è quell’istituto che consente, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di unificare – per il tramite del trasferimento – tutti i periodi in una sola gestione per il conseguimento della pensione. In concreto, questo servizio permette di spostare in una sola gestione le contribuzioni esistenti in almeno due differenti gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo (che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti), è data la facoltà – ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione – di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Il lavoratore può così domandare e conseguire la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione nella quale risulta iscritto, sia per perfezionare anteriormente i requisiti per la pensione sia per accrescere l’ammontare della pensione che riceverà. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. La Legge 5 marzo 1990, n. 45, nello specifico dispone la facoltà di ricongiunzione e dettaglia le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Contenuti della convenzione - Per quanto di interesse generale, le parti hanno previsto che: la domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda; l’Inps metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. Questa procedura consentirà: l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi; l’accertamento del diritto e della misura della pensione; la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento; la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al soggetto richiedente. L’ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.