Agenzia delle Entrate - Risposta n. 75 del 24 febbraio 2020 Con la risposta n. 75 del 24 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento, ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti "comparatori di quote". In particolare sono stati richiesti chiarimenti in tema di applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 10, c.1, n. 9) del D.P.R. n. 633 del 1972 all'attività svolta dagli affiliati, attraverso siti "comparatori di quote". Secondo la norma richiamata sono esenti da IVA le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione riguardanti anche le operazioni relative all'esercizio dei giochi, delle scommesse e delle operazioni di raccolta delle giocate. L’intermediazione ricomprende tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi, come ad esempio si verifica nei contratti di mandato, agenzia e mediazione. E’ stato già evidenziato che un'attività avente finalità divulgativa, promozionale e organizzativa dei giochi a distanza concretizza una prestazione che solo in via mediata e indiretta può correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco e, perciò, la relativa remunerazione risulta assoggettabile ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria. Nel caso di affiliato che: - non interviene nelle trattative, né nella fase di firma del contratto - non è investito del potere di vincolare la società istante o produrre effetti giuridici in capo alla Alfa - si limita a promuovere i prodotti offerti dalla società e a indirizzare i potenziali giocatori ai siti non può dirsi che sussista un collegamento immediato e diretto dell'attività svolta con la sottoscrizione del contratto di gioco, in quanto trattasi non di servizio di intermediazione nella commercializzazione dei giochi a distanza, bensì di servizio elettronico. Sul punto occorre evidenziare che i servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. La Commissione europea, con le sue note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014 ha chiarito che i servizi che consistono nel confronto di prezzi, essendo normalmente erogati tramite Internet e in modo automatizzato, dovrebbero normalmente essere considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Di conseguenza, i servizi resi dall'affiliato nei confronti di una società, soggetto passivo stabilito in Italia, quali servizi elettronici resi nell'ambito di un rapporto B2B, assumono rilevanza in Italia. Le prestazioni di servizi come i servizi elettronici sono tassabili nel luogo del committente stabilito nel territorio dello Stato. Conseguentemente, tali prestazioni devono essere assoggettate a IVA in misura ordinaria in Italia e, a tal fine, se rese da soggetti non residenti, il tributo deve essere assolto con il meccanismo dell’inversione contabile.