Promozione welfare di comunità: il codice per utilizzare il bonus

Il credito spettante a ciascuna fondazione verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate, in base ai dati trasmessi dall’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa

Promozione welfare di comunità: il codice per utilizzare il bonus
Il credito spettante a ciascuna fondazione verrà comunicato dallAgenzia delle entrate in base ai dati trasmessi dallAssociazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa
Istituito con la risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019 il codice tributo 6902 per le fondazioni disciplinate dal Dlgs 153/1999 che effettuano erogazioni riguardanti progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Andrà utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, con modalità telematica.
Il beneficio, previsto dall’articolo 1, comma 201, della legge di bilancio 2018 e regolato dal Dm 29 novembre 2018, riconosce a questi enti un contributo sotto forma di credito d’imposta, commisurato al 65% delle elargizioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In particolare, con il documento di prassi, l’Agenzia coglie l’occasione per ricordare che comunicherà l’ammontare del bonus spettante alle fondazioni in base ai dati trasmessi dall’Acri, l’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, e che al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzabilità, né quello generale di 700mila euro (articolo 34, legge 388/2000) né quello specifico per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

Nel modello di pagamento unificato il codice 6902 va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nell’ipotesi in cui il contribuente debba riversare il credito fruito il codice trova posto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno a effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.

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Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 60/E/2019

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