Tra i progetti di attuazione del PNRR rientrano anche le modifiche al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) entrate in vigore il 23 agosto 2023 con la legge 24 luglio 2023, n. 102. Secondo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, queste modifiche “contribuiscono ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforzare l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo.” Gli obiettivi della riforma, indicati anche nel Dossier n. 43/2 di Camera e Senato sono: - rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; - incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; - facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo un equo rendimento degli investimenti; - garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; - rafforzare il ruolo dell'Italia nei contesti europei e internazionali sulla proprietà industriale. Tra le modifiche di maggior rilevo recate dalla legge n. 102/2023 si menzionano: -il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione Europea sono parte; - la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione; - la titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, alla struttura di appartenenza dell'inventore e non all’inventore stesso (c.d. meccanismo del “Professor’s Privilege”); - gli uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; - la previsione di una coesistenza fra brevetto europeo e brevetto italiano; - l’aumento delle sanzioni amministrative a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto; - la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito; - il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato; - l’estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM); - la riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali. Sotto il profilo fiscale, viene in evidenza l’adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale. Lo prevede l’art. 31 della legge n. 102/2023 (rubricato, appunto, “Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale”) Cosa cambia per l’imposta di bollo? Le misure di semplificazione e digitalizzazione attuate dal PNRR hanno inciso anche sulla misura dell’imposta di bollo applicata alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di Commercio e all’Ufficio Brevetti e Marchi. L’art. 31 della legge n. 102/2023 interviene sul Testo Unico dell’imposta di bollo, modificando - a partire dal 23 agosto 2023 - l’art. 1, comma 1-quater, della Tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. n. 642/1972 (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine), in base al tipo di domanda: alla lettera a), le parole “euro 42,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 48,00” per ogni domanda di concessione o di registrazionedi marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori; alla lettera a-bis), le parole “euro 20,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 16,00” per ogni domanda di concessione o di registrazionedi brevetto per invenzione, modello di utilità, disegnoe modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: - lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; - richiesta di copia autentica del verbale di deposito; - rilascio di copia autentica del verbale di deposito alla lettera b), le parole “euro 85,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 80,00” per ogniistanza di trascrizione e relativiallegati; alle lettere c) e d), le parole “euro 15,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 16,00” per ogniistanza di annotazione e per tutte lealtre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti. Imposta di bollo Atto Fino al 22 agosto 2023 Dal 23 agosto 2023 Domande di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori 42 euro 48 euro Domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito 20 euro 16 euro Istanze di trascrizione e relativi allegati 85 euro 80 euro Istanze di annotazione e altre istanze diverse da quelle sopra richiamate 15 euro 16 euro Come versare l’imposta di bollo L’imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di Commercio autorizzate alla riscossione ed “è dovuta all’atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi”.