Ormai è ufficiale: come da tradizione arriva la consueta proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IVA. E lo slittamento, quest’anno, era richiesto a gran voce considerato che si è attraversato un durissimo periodo a causa dell’epidemia da Covid-19. Infatti, la crisi da Covid-19 ha determinato un duplice effetto: - da un lato, la carenza di liquidità da parte di molte imprese e professionisti, che si è tramutata, inevitabilmente, in una scarsità di fondi per poter onorare i propri debiti fiscali; - dall’altro, l’enorme pressione lavorativa che si è riversata sui professionisti del settore fiscale che hanno dovuto assistere i propri clienti nell’applicazione di una miriade di novità sottraendo prezioso tempo alla redazione delle dichiarazioni fiscali. Da qui la richiesta di far slittare i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi: la richiesta, da parte di molti, è stata quella di posticiparle al 30 settembre. Va però tenuto conto l’altro rovescio della medaglia: negli ultimi mesi, sono confluite molte meno imposte nelle casse dell’Erario. Per tutte le ragioni su esposte, si è arrivato a un compromesso che si è materializzato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella serata del 22 giugno. Nel comunicato si legge che “per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il D.P.C.M. che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi”. Rispetto alle aspettative di poter fruire di una proroga molto più lunga, a molti questa mini-proroga non è piaciuta, ma non è detto che non ci sia un successivo intervento con maggior respiro in sede di conversione del decreto Rilancio. Nel frattempo, in attesa di conoscere il testo ufficiale del D.P.C.M. proviamo ad entrare un po’ più nel dettaglio. Effetti della proroga Vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2019 e primo acconto 2020) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 come segue: - scadenza “naturale”: 20 luglio; - scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 20 agosto. Si evidenzia che la proroga riguarda non solo le imposte sui redditi ma anche l’IVA, mentre non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell’IRAP. Si presume, comunque, che si verifichi il classico “effetto trascinamento”, per cui dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive e l’IRAP, tenendo conto che, per quest’ultima imposta, è previsto l’abbuono del versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro. Chi è interessato e chi no La proroga, però, non vale per tutti i contribuenti: nel comunicato, infatti, si afferma che vale per i “contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario”. Per l’individuazione dei soggetti interessati si dovrebbero applicare, anche se con i relativi distinguo, le stesse regole dello scorso anno quando ci fu la proroga a settembre a causa delle difficoltà di applicazione degli ISA. Pertanto, dovrebbero essere interessati i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. In tale occasione l’Agenzia con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 aveva pertanto affermato che rientravano nella proroga 2019 anche i soggetti che: - applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. Se per quanto riguarda i forfetari non ci dovrebbero essere dubbi, in quanto esplicitamente citati nel comunicato del MEF, per gli altri soggetti sopra citati (contribuenti che dichiarano cause di esclusione ISA), salvo smentite, si ritiene che tali chiarimenti possano valere anche per la proroga di cui si discute. Non dovrebbero, invece, rientrare nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA attualmente pari a 5.164.569 euro. Nuovo calendario Alla luce di quanto detto, si riporta il nuovo calendario dei versamenti e relative rateazioni: 1) senza maggiorazione: 1° rata: 20 luglio; 2° rata: 20 agosto; 3° rata: 16 settembre; 4° rata: 16 ottobre; 5° rata: 16 novembre. 2) con maggiorazione dello 0,4%: 1° rata: 21 agosto; 2° rata: 16 settembre; 3° rata: 16 ottobre; 4° rata: 16 novembre.