Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha apportato alcune modifiche in materia di cedolare secca, con riguardo agli obblighi relativi alle comunicazioni e al regime sanzionatorio, con un immediato vantaggio in termini di semplificazione del processo di proroga, di rinnovo tacito e di risoluzione del contratto. L'eventuale mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto con cedolare secca non è più sanzionata e decade anche l'obbligo di presentare la relativa comunicazione. L'abrogazione della comunicazione in cui era esplicitata l'opzione per la cedolare secca non fa venir meno la possibilità di mantenere i vantaggi del relativo regime; infatti, il legislatore conferma anche con le modifiche apportate dal decreto Crescita quanto già previsto dal 2016, con riferimento al comportamento "coerente" del contribuente. Cedolare secca: un regime attrattivo >La cedolare secca è un regime facoltativo di grande attrattiva per molti contribuenti e, conseguentemente, sempre nel mirino del legislatore. Infatti, anche nella legge di Bilancio 2020 è contenuta la modifica al 10% della misura per la cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Le semplificazioni del decreto Crescita Di cedolare secca si occupa l’art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 58/2019): la disposizione, abrogando l'ultimo periodo dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, riguarda specificamente la soppressione delle sanzioni previste nei casi di tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca. Per l'omessa presentazione della comunicazione di proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto di locazione in regime di cedolare secca entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, la previgente norma disponeva una sanzione di 100 euro (nella misura ridotta a 50 euro se il ritardo non superava i 30 giorni). Dunque, niente più sanzioni per chi si dimentica di comunicare la proroga del regime di cedolare secca, ma attenzione: risulta implicitamente soppresso, come affermato dal dossier del 20 giugno 2019 del Servizio Studi della Camera, anche l'obbligo della relativa comunicazione per la proroga del contratto. La novità non incide direttamente sul regime sostitutivo di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione, visto che l'opzione per la cedolare secca resta valida e applicabile per la durata della proroga quando il contribuente ha un comportamento "coerente". L’opzione per la cedolare secca La cedolare secca è un’opzione che permette alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) sugli immobili, che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, di applicare un regime di tassazione agevolato. Esso prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), l'esonero dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione; in ogni caso, la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro dovuta per la cessione del contratto di locazione. La cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione e prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, salvo alcune particolarità. Con la legge di Bilancio 2019 il regime è stato esteso ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente (ovvero quelle che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte). La legge di Bilancio 2020 non ne ha però previsto la proroga. Registrazione del contratto con cedolare secca Sebbene il contratto di locazione con cedolare secca non sia soggetto a imposta di registro, il contratto deve essere, comunque, registrato. Se la registrazione si effettua in ritardo, il locatore deve pagare una sanzione ridotta, mentre, non è tenuto al versamento dell’imposta di registro e degli interessi. La registrazione del contratto deve essere fatta con il modello RLI utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, richiedendo la registrazione in ufficio ovvero incaricando un intermediario abilitato. Quando si sceglie la cedolare fin dall’inizio, il contratto di locazione può essere registrato entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto. L’opzione effettuata fa scattare l’applicazione delle regole "agevolate" del regime previsto dalla cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione viene esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Inoltre, nei casi di proroga del contratto è necessario confermare anche l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. Proprio in materia di proroga sono previste le modifiche in commento. Niente più sanzioni per l'omessa comunicazione Il decreto Crescita ha disposto l'abrogazione delle sanzioni, da 50 a 100 euro, previste in caso di tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione in regime della cedolare secca (la soppressione delle sanzioni sembrerebbe applicabile sia alle locazioni abitative in regime di cedolare secca sia ai contratti di cedolare secca commerciale). La novità riguarda anche la comunicazione da fare, visto che sparisce anche l’obbligo di comunicare la relativa proroga dei suindicati contratti, ma attenzione la mancata presentazione del modello RLI per confermare la cedolare secca non comporterà più sanzioni. L'eventuale omessa comunicazione non far venir meno l’opzione fatta a suo tempo se il contribuente adotta un comportamento coerente e, dunque, continua a trovare applicazione il regime agevolato previsto per la cedolare secca. È importante segnalare che, in virtù del principio del favor rei, l'abrogazione del regime sanzionatorio ha efficacia retroattiva e, dunque, vale anche per il passato. Pertanto, niente sanzioni per le violazioni commesse prima del 30 giugno 2019. Comportamento concludente Già dal 2016, la mancata comunicazione della proroga del contratto con cedolare non inficia l'applicazione del regime agevolato se il contribuente: - effettua regolarmente i relativi versamenti; - dichiara i redditi da cedolare nel quadro RB di UNICO ovvero nella propria dichiarazione dei redditi. Sotto un profilo impositivo, grazie a quanto disposto dall'art. 7-quarter, comma 24, D.L. n. 193/2016 e dalla successiva risoluzione n. 115/E del 2017, è stato esplicitato che rilevava il comportamento coerente del contribuente. Questa importante orientamento dell'Amministrazione è stato confermato anche con l’art. 3-bis del Decreto Crescita, che ritiene sempre valida l'impostazione per cui è premiante il comportamento concludente del contribuente. Pertanto, anche in virtù delle novità, la mancata comunicazione all'Amministrazione finanziaria della proroga o della risoluzione del contratto di locazione, in cui era esplicitata anche tale facoltà, continua garantire l’opzione per la cedolare secca se il contribuente ha in ogni caso adottato un comportamento coerente. Sembra infine opportuno sottolineare che, se da un lato il comportamento concludente valida automaticamente la proroga del contratto e, dunque, il prosieguo dell'applicazione del regime della cedolare secca, scongiurando la decadenza dal regime, dall'altro l'eventuale mancata comunicazione della risoluzione del contratto non ha lo stesso esplicito valore: per ovviare a possibili contestazioni in caso di accertamento fiscale, sarebbe più opportuno procedere in ogni caso sempre alla registrazione della risoluzione del contratto.