Il prossimo 31 gennaio scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo contenente la situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili. Il prospetto dovrà contenere, come ogni anno, oltre ai lavoratori computabili ai fini della quota di riserva e i dati dei disabili in forza, anche i posti di lavoro scoperti e le mansioni disponibili. Obbligo di trasmissione L’obbligo di trasmissione del prospetto informativo riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare gli obblighi di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva. Tale condizione si realizza tipicamente in caso di aumento o diminuzione dei lavoratori rientranti nella base di computo per effetto di assunzioni, dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, fusioni, cessioni di ramo d’azienda. Inoltre, il numero di lavoratori computati può variare in seguito a nuove assunzioni di lavoratori disabili, al computo di lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro oppure in seguito alla perdita dello status di disabile per revisione dello stato di invalidità. N.B. Nell’ipotesi in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non siano avvenuti cambiamenti, i datori di lavoro non sono tenuti all'invio del prospetto informativo. Modalità di invio L'obbligo di invio del prospetto informativo ha cadenza annuale e fotografa la situazione aziendale alla data del 31 dicembre. Si precisa, invece, che nessun prospetto deve essere inviato in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione in corso d'anno: in questa ipotesi, infatti, scatta esclusivamente l’obbligo di invio della richiesta di assunzione entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura. La trasmissione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal datore di lavoro oppure da un intermediario abilitato (art. 1, legge n. 12/1979), dalle associazioni di categoria delle imprese agricole (art. 9-bis, comma 6, D.L. n. 510/1996), dalle altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 297/2002), dalle agenzie per il lavoro (art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 276/2003), dai consorzi e gruppi di imprese. Infine, con riferimento agli uffici competenti a ricevere il prospetto, si precisa che: - i datori di lavoro con sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione; - i datori di lavoro con sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari; - gli intermediari inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale. Sanzioni Il ritardato invio del prospetto informativo annuale comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di 635,11 euro, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo ovvero dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di invio. Si precisa che, in assenza di una sanzione specifica, l'omessa indicazione di elementi essenziali (es. posti di lavoro e mansioni disponibili per i disabili) potrebbe essere considerata un comportamento che concretizza di fatto la mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro con l’applicazione di una sanzione pari a 153,20 Euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato (Interpello Min. Lav. n. 26/2009). Infatti, il comportamento del datore di lavoro che, pur ottemperando all'obbligo dell'invio, abbia trasmesso un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire la possibilità di adempiere agli obblighi di assunzione può essere considerata dai servizi competenti un’azione espressamente finalizzata ad ostacolare le procedure di avviamento. Tale assimilazione, chiaramente, sarà possibile solo in quelle ipotesi in cui il prospetto sia da considerarsi quale "richiesta di avviamento" in quanto risulti una scopertura in capo al datore di lavoro.