Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Rilancio (art. 153, D.L. n. 34/2020) sospende fino al 31 agosto 2020 l’applicazione della normativa che obbliga la Pubblica amministrazione, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 5.000 euro, a verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che il creditore non risulti inadempiente in relazione a debiti derivanti da cartelle di pagamento insolute, eventualmente bloccando il pagamento. Sospese le verifiche sui pagamenti Più precisamente, la norma stabilisce che nel periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione sancito dall’art. 68 del decreto Cura Italia - ossia dall’8 marzo sino al 31 agosto (termine che lo stesso decreto Rilancio estende ulteriormente rispetto alla scadenza originaria del 31 maggio) - “non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. La sospensione delle verifiche sui pagamenti opera invece nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 agosto 2020 relativamente ai soggetti che alla stessa data del 21 febbraio avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nella vecchia “zona rossa” individuata nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020. In cosa consiste la verifica Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro (soglia così rideterminata dalla legge di Bilancio 2018 rispetto al precedente limite di 10.000) sono obbligate a inviare una richiesta da Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento pari almeno al predetto importo di 5.000 euro. Qualora l’agente della riscossione comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta entro cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, la PA richiedente può procedere al pagamento a favore del creditore. Viceversa, nel caso in cui il sistema riscontri la sussistenza di carichi pendenti, il pagamento è sospeso per 60 giorni fino a concorrenza dell’importo del debito segnalato (art. 3, comma 4, D.M. 18 gennaio 2008, n. 40). La sospensione del pagamento è finalizzata a consentire all’agente della riscossione di notificare l’atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973. A tal proposito, si segnala che Legge di Bilancio 2018 ha modificato il termine di durata del periodo di sospensione, portandolo da 30 a 60 giorni, concedendo quindi un margine più ampio per procedere alla notifica. Qualora entro il suddetto termine intervengano pagamenti o provvedimenti dell’ente creditore che riducano la somma iscritta a ruolo, l’agente della riscossione è tenuto a darne tempestiva segnalazione all’amministrazione, al fine di sbloccare parte delle somme dovute. Trascorso il termine di 60 giorni senza che l’agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, l’ente della PA può comunque procedere all’erogazione delle somme dovute. Blocco anche per le verifiche già effettuate Per espressa previsione contenuta nella norma, la sospensione del blocco dei pagamenti riguarderà anche le verifiche svolte prima del periodo interessato dalla sospensione (ossia antecedenti all’8 marzo 2020 o al 21 febbraio 2020 per i contribuenti della vecchia “zona rossa”) a condizione che l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di pagamento previsto dall’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973. Quest’ultimo aspetto ha formatto oggetto di approfondimento nelle ultime FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul decreto Rilancio. Nel chiarimento si legge che le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che abbiano fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario. FAQ n. 17 - Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento? No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.