Particolare importanza riveste, per le società di persone, la compilazione del quadro RH riguardante i redditi in società di persone ed equiparate. Come prevede la normativa vigente (art. 5, comma 2, TUIR), le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra artisti e professionisti, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono imputate, per l’intero, ai soli soci accomandatari. Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società (di cui all’art. 5 TUIR) nel quadro RU del proprio modello Redditi SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU. La compilazione della sezione I del quadro RH Nella sezione I - Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante - devono essere indicati in: - colonna 1, il codice fiscale della società o associazione partecipata; - colonna 2, uno dei seguenti codici: 1 - se si tratta di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria; 2 - se si tratta di associazione fra artisti e professionisti; 3 - se si tratta di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità semplificata; 4 - se si tratta di società semplice; 5 - nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità ordinaria, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; 6 - nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità semplificata, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; 7 - nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; 8 - nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio. Nota bene Le istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi Società di persone 2019 rilevano che, nel caso in cui una società semplice o associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa a sua volta imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo:- il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria; - il codice 3 alla quota in contabilità semplificata; - il codice 2 e il codice 4 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante; occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5,6,7,8); - colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da 5 a 8 la colonna non deve essere compilata; - colonna 4, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno “-”) della società partecipata imputata al dichiarante. La casella di colonna 5 va barrata nel caso in cui la perdita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo; - colonna 6, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società di comodo ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994, e successive modifiche e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società; Nota bene Tale reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa - colonna 7, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante; - colonna 8, la quota dei crediti d’imposta spettante alla società o associazione dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU. Qualora in colonna 2, siano stati indicati i codici 5, 6, 7 o 8, in colonna 4 va indicato l’importo, eccedente la quota di patrimonio di spettanza della società o associazione dichiarante, attribuito nelle ipotesi previste (di cui all’art. 20-bis TUIR) e le colonne 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilate. Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i redditi di partecipazione va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.