La Corte di Giustizia UE è stata chiamata nella causa C-49/18 per chiarire l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. IL FATTO La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito alla riduzione dell’importo della retribuzione di un lavoratore della pubblica amministrazione, nell’ambito degli orientamenti di politica di bilancio dello Stato spagnolo. In particolare sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: - se il principio generale del diritto dell’Unione che vieta qualsiasi forma di discriminazione debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che abbia stabilito percentuali di riduzione diverse, che sono risultate più gravose per quei membri della magistratura giudicante che percepivano una retribuzione inferiore, obbligandoli a un maggiore sacrificio a sostegno delle finanze pubbliche (principio di non discriminazione); - se il principio generale del diritto dell’Unione della preservazione dell’indipendenza del potere giudiziale mediante una remunerazione giusta, stabile e conforme alle funzioni svolte dalla magistratura giudicante debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prende in considerazione la natura delle funzioni svolte, l’anzianità e la rilevanza degli incarichi e comporta un maggiore sacrificio, a sostegno delle finanze pubbliche, unicamente a carico dei membri della magistratura che percepiscono una retribuzione inferiore (principio dell’indipendenza del potere giudiziale). LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia dell’Unione Europea rileva innanzi tutto che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è stato recepito nell’articolo 21 della Carta, la quale, a partire dal 1° dicembre 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, e che tale divieto ha ricevuto concreta specificazione nella direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Per giurisprudenza costante, le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, inclusi i magistrati, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva sempre in forza di tale direttiva, sono vietate le discriminazioni indirette fondate sulla «religione o le convinzioni personali, gli handicap. Le misure di riduzione salariale in questione nel procedimento principale sono state adottate a motivo di esigenze imperative connesse all’eliminazione del disavanzo eccessivo di bilancio dello Stato membro e prevedevano una riduzione limitata dell’importo della retribuzione, a concorrenza di una percentuale che variava in funzione del livello della retribuzione stessa. Esse sono state applicate non soltanto ai membri degli organi giurisdizionali spagnoli, ma, più in generale, a differenti titolari di cariche pubbliche e a persone svolgenti funzioni nel settore pubblico, tra cui i rappresentanti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Esse si accostano quindi a misure generali dirette a far sì che un insieme di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di austerità dettato dalle esigenze imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato spagnolo. Alla luce di tutti i suesposti rilievi, la Corte di Giustizia UE in merito alla prima questione dichiara che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la normativa nazionale, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, può fissare percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, anche se, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi. Inoltre, in merito alla seconda questione, la Corte dichiara il principio di indipendenza dei giudici non è di ostacolo a che uno stato membro, nell’ambito delle predette misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, fissi, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, purché il livello di retribuzione che il ricorrente percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.