La prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità hanno fornito interpretazioni diverse e talvolta persino contrastanti riguardo il trattamento fiscale e previdenziale da riconoscere agli emolumenti corrisposti ai lavoratori in trasferta. La regolamentazione vigente in materia di trasferta non trova precisi riferimenti nel nostro ordinamento, ma deriva dalla regolamentazione fiscale delle indennità e dei rimborsi per le trasferte. Il TUIR definisce come “trasfertista” soggetto che contrattualmente è obbligato a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse. Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di “trasferta” godono di un trattamento di miglior favore in quanto non assoggettate a prelievo fiscale né imponibili sotto il profilo previdenziale. Le indennità e le maggiorazioni corrisposte ai “trasfertisti”, invece, sono imponibili nella misura del 50% del relativo importo. Definizioni di base La trasferta viene attuata per rispondere ad esigenze di servizio transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione, per soddisfare il lavoratore che viene temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla ossia in un posto diverso dalla sede di lavoro indicata nel contratto individuale. Il ricorso alla trasferta deve essere funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. Anche quando l’ammontare dell’indennità di trasferta è stabilito dal CCNL, nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, poiché si tratta di una deroga in melius o anche in peius attraverso il ricorso alla contrattazione di prossimità. Si definisce trasfertista un lavoratore che si obbliga nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse. Il Legislatore, con una norma di interpretazione autentica (legge n. 225 del 01/12/2016) è intervenuto specificando che si definiscono trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: - nel contratto o nella lettera di assunzione non deve essere indicato, una sede di lavoro; - svolgono un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; - va corrisposta al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, che gli va riconosciuta a prescindere dal fatto che il dipendente si rechi (o meno) in trasferta e dove la stessa si sia eventualmente svolta. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui sopra al lavoratore va riconosciuto, sempreché ne ricorrano le condizioni, il trattamento previsto per le indennità di trasferta. Sanzioni La non corretta registrazione sul LUL delle voci retributive relative alla trasferta determinano i necessari recuperi contributivi e la contestazione della violazione della “infedele registrazione”. La disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede l’applicazione di: - una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro: se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori; - una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro: nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi; - una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro: nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi. Il regime sanzionatorio suesposto può dunque trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera: - in relazione ai dati quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti); - con riferimento ai dati qualitativi inerenti la scritturazione sul LUL di una causale o titolo che determini una erogazione economica che non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione. La sanzione è irrogabile a condizione che, dall'infedele registrazione sul LUL, discendano differenze sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. Chiarimenti INPS Con la circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, l’INPS è intervenuto a delineare in dettaglio la fattispecie della trasferta “occasionale” e quella della trasferta “strutturale o per contratto” prevista per i c.d. trasfertisti. L’Istituto in premessa ha richiamato gli elementi che, in caso di sussistenza contemporanea, integrano la fattispecie del trasfertismo: - mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione; - svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro); - corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta. La normativa vigente in materia prevede che, allorché non trovi applicazione la disposizione sul trasfertismo, ha riconosciuto in capo ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta previsto dal TUIR al comma 5 dell’articolo 51. Tracciabilità di pagamento della trasferta Il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed i suoi anticipi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, ha chiarito che anche l’indennità di trasferta deve essere pagata con modalità tracciabili in considerazione della sua natura “mista”: risarcitoria e retributiva solo se supera un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche. Tale obbligo non si estende invece alle somme versate esclusivamente a titolo di rimborso di spese documentate, che hanno natura solo restitutoria. L’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. In conclusione La corretta applicazione della disciplina vigente in materia di trasferta richiede la verifica preliminare di una serie di aspetti da valutare: 1) Individuazione dell’eventuale qualifica di trasfertista attribuita al lavoratore; 2) Calcolo dell’indennità di trasferta spettante al lavoratore sulla base di quanto previsto dal CCNL o dalla contrattazione aziendale o territoriale; 3) Raffronto tra indennità da erogare e il limite non imponibile previsto dalla legge; 4) Applicazione delle trattenute contributive e fiscali sull’importo erogato oltre il limite non imponibile. Si fornisce di seguito qualche esempio. Ipotesi 1) - Lavoratore trasfertista Indennità di trasferta nel LUL: € 150 mensili - nessuna indicazione nel LUL delle giornate in cui è stata effettuata la trasferta. In questo caso la trasferta è imponibile al 50% sia sotto il profilo contributivo che fiscalmente. N.B. L’imponibilità dell’indennità erogata al lavoratore trasfertista non varia in base al CCNL applicato. Ipotesi 2) Lavoratore in trasferta a cui si applica CCNL Terziario Confcommercio Al lavoratore in trasferta con pernottamento fuori sede viene riconosciuta una diaria pari a 2/26 esimi della retribuzione globale di fatto. Prendendo a base di riferimento la retribuzione globale mensile, composta dagli elementi fissi della retribuzione, si divide tale importo per 26 e il risultato lo si moltiplica per 2: (1.708,49 + 537,52 + 2,07)/26 × 2 = € 172,92924 = indennità di trasferta giornaliera. L’indennità di trasferta corrisposta è esente dal punto di vista previdenziale e fiscale nel limite del valore giornaliero di 46,48 euro, non essendovi stato da parte del datore di lavoro alcun rimborso delle spese di vitto e alloggio. Pertanto, l’indennità di trasferta giornaliera imponibile dal punto di vista fiscale e previdenziale sarà pari alla differenza tra (172,92924 – 46,48) = 126,44924 euro.