Come ogni anno, la busta paga di competenza del mese di giugno accoglie la quattordicesima mensilità, che è maturata in ratei mensili da luglio 2023 a giugno 2024, secondo le previsioni del CCNL applicato. Voci retributive computabili per la quattordicesima Le voci retributive che costituiscono base di computo per il calcolo di questa mensilità aggiuntiva sono quelle per cui sussistono alcuni requisiti oggettivi definiti dalla norma per la tredicesima: - corresponsione obbligatoria per legge o da contratto collettivo o aziendale, valido e a tutti gli effetti vincolante per le parti; - importo determinato o determinabile in base a parametri certi; - corresponsione regolare nel tempo, anche se di ammontare variabile. Facendo riferimento a questi criteri, sono inclusi nella base di computo della quattordicesima mensilità gli incentivi aziendali e l’indennità di lavoro straordinario, mentre restano esclusi l’indennità di reperibilità facoltativa, l’indennità di maneggio denaro e il premio di produzione. Se il rapporto di lavoro è iniziato o terminato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare deve essere riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Come si calcola Ai fini del calcolo della quattordicesima, si considerano utili i mesi in cui il dipendente è stato in forza e ha effettivamente lavorato presso l’azienda. Per quanto riguarda i periodi di assenza, occorre distinguere: A) Assenze per le quali non matura la mensilità aggiuntiva: - assenze non retribuite; - assenze ingiustificate; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; - aspettativa non retribuita; - cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente; - sciopero; B) Assenze al ricorrere delle quali la quattordicesima matura regolarmente: - ferie; - permessi per festività soppresse o per riduzione dell’orario di lavoro; - permessi legge n. 104/1992; - malattia; - maternità; - infortunio sul lavoro; - donazione sangue; - congedo parentale. Imposizione fiscale e contributiva La quattordicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL: anche quest’anno, per espressa previsione della legge di Bilancio 2024, non si applica l’esonero contributivo sulle mensilità aggiuntive. Dunque, la trattenuta contributiva deve essere operata sul lavoratore in misura piena (9,49% o 9,19%). Anche sotto il profilo IRPEF, l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e su di esso non si applicano le detrazioni fiscali previste per il lavoro dipendente e per i carichi familiari. Datore di lavoro e lavoratore possono avere interesse ad operare l’erogazione del rateo di quattordicesima su base mensile. In questo caso, è necessario preventivamente verificare che il CCNL applicato non preveda uno specifico divieto di erogazione mensile e procedere alla sottoscrizione di un accordo individuale o aziendale che preveda la possibilità per il datore di lavoro di pagare la mensilità aggiuntiva in modo frazionato in ragione di un dodicesimo al mese. Al riguardo, il datore di lavoro dovrà prestare attenzione alle seguenti criticità: - calcolare correttamente quanto viene erogato al lavoratore, in modo tale che il totale delle 12 rate sia di pari ammontare a quanto sarebbe spettato al lavoratore in caso di erogazione in un’unica soluzione; - erogare le rate anticipatamente rispetto alla corresponsione delle retribuzioni differite, ovvero entro giugno di ciascun anno.