Con riferimento all’incumulabilità con la pensione quota 100, sono da considerare redditi da lavoro autonomo i redditi comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Questa è una delle precisazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 117/2019, con la quale l’Istituto interviene per fornire chiarimenti in merito ai redditi da considerare o meno ai fini dell’incumulabilità con quota 100. E’ da ricordare che la materia è regolata dall’art. 14, comma 3, del DL n. 4/2019, il quale prevede che la pensione non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Sulla materia l’Istituto era intervenuto, in prima battuta, con la circolare n. 11/2019; ma, da più parti era stato invocato un ulteriore intervento al fine di spiegare in maniera analitica le casistiche della cumulabilità o meno della pensione con i redditi da lavoro. Redditi da lavoro dipendente e autonomo Innanzitutto, l’INPS precisato che per l’accesso a quota 100 è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Lo stesso discorso non si applica invece ai lavoratori autonomi, dato che il legislatore ha previsto l’incumulabilità di quota 100 con i redditi da lavoro e non anche l’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma. Ne deriva che, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, anche i redditi percepiti in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo rilevano, ai fini dell’incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri illustrati in seguito. Redditi diversi dal lavoro autonomo occasionale I redditi di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione. Si tratta dei redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Si evidenzia che i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS per costituire la propria posizione previdenziale. In ogni caso, sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali (ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro). Elenco esemplificativo Tenendo conto di quanto precisato dall’Istituto in merito a precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: - compensi percepiti per l'esercizio di arti; - redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (se non viene svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità sulla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le sedi INPS considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica); - redditi derivanti da diritti di autore; - redditi derivanti da brevetti. Redditi da lavoro autonomo occasionale La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Nel caso di superamento di tale limite di importo si determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Per la verifica del superamento di detto limite di importo, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Redditi che non incidono sull’incumulabilità Si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: - indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive; - redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (se non è svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica); - compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; - indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace; - indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 276/1997; - indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 342/2000; - indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva; - redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private; - indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR; - indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. Sospensione del pagamento di quota 100 La pensione quota 100 viene sospesa nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro influenti sulla cumulabilità, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Ne deriva che, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. A tal proposito, l’INPS riporta degli esempi, tenuto conto dei criteri esposti, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui: 1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione; 2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Dichiarazione del lavoratore Per l’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a 5.000 euro lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti. La pubblicazione del modello sul sito dell’Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con successivo messaggio. Valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero In riferimento alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero, l’INPS ha evidenziato che il requisito contributivo previsto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente, maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni. Decorrenza “pensione quota 100” Per gli iscritti alle Gestioni private, se il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione la volontà di differire la decorrenza della stessa ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente. In particolare, nei casi in questione il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Esempio Il caso Un iscritto alla Gestione separata presenta domanda di pensione quota 100 a giugno 2019, con prima decorrenza utile della pensione a luglio 2019, ed esplicita in domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione a settembre 2019. La soluzione Il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino ad agosto 2019 non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100. Rientrano in tale casistica, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui l’agente di commercio intenda differire la decorrenza della pensione ove sia tenuto per accordo collettivo a lavorare il preavviso.