Il sistema previdenziale si arricchisce dal prossimo 1° aprile (per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, mentre per i dipendenti pubblici è dal 1° agosto) di un nuovo canale di pensionamento anticipato rappresentato dalla molto annunciata “quota 100”. La misura, alla luce delle evoluzioni successive alla trattativa con Bruxelles, assume ora carattere sperimentale per il triennio 2019-2021. Nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 si istituisce poi un monitoraggio bimestrale della spesa da parte dell’INPS che, nel caso in cui emergano scostamenti anche in via prospettica, può attivare i tagli ai Ministeri competenti e, se non sufficienti, promuovere altre misure correttive così come previsto dalla riforma del Bilancio dello Stato. L’obiettivo del Governo è, alla scadenza del periodo di sperimentazione, di evolvere verso il pensionamento con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età. La finalità di quota 100 è, infatti, di consentire, su base volontaria, una maggiore flessibilità in uscita ai lavoratori e al contempo di favorire un turnover occupazionale per le imprese per affrontare le sfide dell’innovazione e dell’evoluzione tecnologica. Secondo le stime del Governo la platea di lavoratori che nel 2019 potrebbe accedere a quota 100 è di circa 315 mila, di cui 130 mila dipendenti pubblici e, complessivamente nel triennio di 1 milione di lavoratori. Quale è il meccanismo di funzionamento di quota 100, sulla base del decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio? Come funziona quota 100 L’impianto di quota 100 si basa sulla combinazione del doppio requisito minimo dei 62 anni di età e i 38 di contributi versati. Va sottolineato come il requisito anagrafico verrà successivamente adeguato all’incremento della speranza di vita e quindi sarà oggetto di possibile incremento (il primo scatto ci sarà nel 2021). Per agevolare il raggiungimento del “paletto” contributivo si consente poi il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dell’INPS. Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è necessario in ogni modo attendere la finestra mobile. Per i dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale (per garantire la continuità del servizio e per preservare la efficienza della pubblica amministrazione si prevede in ogni modo un obbligo di preavviso di 6 mesi la cui concreta declinazione nei confronti della finestra dovrà essere maggiormente dettagliata). Il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri prevede inoltre il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui). Costi e benefici Cosa andrà valutato, considerando che quota 100 è una soluzione di “libero arbitrio” previdenziale? In una analisi costi/benefici in prospettiva di pianificazione previdenziale va considerato come costo in primo una riduzione tendenziale del trattamento previdenziale versando per meno anni i contributi e applicandosi coefficienti di trasformazione legati ad una età anagrafica più “giovane” e quindi meno convenienti. Il sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon ha di recente citato una stima elaborata in collaborazione con l’INPS secondo cui, su una busta paga media di pensione di 1.500 euro il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16 per cento netto massimo fino al 2 per cento iniziale di un anno. Andrà sicuramente considerata poi la impossibilità normativa di avviare ulteriori attività considerando la introduzione del divieto di cumulo. Come benefici vi è la possibilità “qualitativa” di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e, in termini economici, il godere per più tempo del trattamento previdenziale. Pace contributiva Nel decreto legge trova poi sede anche la pace contributiva, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, in virtù della quale si potranno riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione per i quali non sussista obbligo contributivo (come ad esempio il congedo parentale facoltativo). Sarà possibile solo per chi è interamente nel sistema contributivo e quindi non ha anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995. In questa prospettiva si introduce poi il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni. Si prevede la detraibilità dell’onere del 50% in cinque quote annuali. Il versamento dell’onere potrà essere fatto con un’unica soluzione o al massimo in 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui i contributi debbano essere usati per l’immediata liquidazione della pensione. Nota bene L’onere può essere sostenuto anche dal datore di lavoro destinando, a copertura del costo, eventuali premi di produzione. Le relative somme sono deducibili dal reddito di impresa. Il ruolo dei Fondi di solidarietà bilaterali Per stimolare e agevolare il turnover aziendale si prevede poi la possibilità di un intervento dei fondi di solidarietà bilaterali che possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione a quota 100 nei successivi tre anni. L’assegno può essere però erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. I fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo versamento della relativa provvista da parte dei datori di lavoro anche della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai fondi dal datore di lavoro interessato (sono deducibili dal reddito) e costituiscono fonte di finanziamento riservata alle finalità individuate. Quota 100 in sintesi Requisiti 62 anni di età (adeguati alla speranza di vita) e 38 anni di contributi Decorrenza Previsione di una finestra mobile di 3 mesi per i dipendenti privati e autonomi e 6 mesi per i dipendenti pubblici Limitazioni Divieto di cumulo pensione/reddito (per redditi superiori a 5 mila euro) fino al raggiungimento requisiti pensionamento di vecchiaia Anticipo di 3 anni Possibile intervento dei fondi di solidarietà con un anticipo di 3 anni rispetto ai requisiti per quota 100. Necessario un accordo collettivo aziendale o territoriale in cui si stabilisce il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione nel rispetto dei limiti occupazionali.