La tanto attesa quota 100, misura previdenziale che garantirà una via d’accesso al trattamento pensionistico alternativa a quanto previsto dalla riforma Fornero, ha finalmente visto la luce con il decreto legge n. 4 del 2019 collegato alla legge di Bilancio 2019. La misura previdenziale, con la quale si potrà accedere a pensione con almeno 62 anni di età e almeno 38 di anzianità contributiva, viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Settore privato L’accesso a quota 100, per i lavoratori del settore privato che hanno maturato entrambi i requisiti entro il 31 dicembre 2018, partirà il 1° aprile 2019. Tutti coloro che raggiungeranno gli stessi requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, dovranno attendere tre mesi per poter effettivamente godere del diritto al trattamento pensionistico a causa dell’introduzione delle finestre mobili che si apriranno al momento della maturazione dei requisiti. Dipendenti pubblici Il decreto legge prevede disposizioni diverse per i dipendenti del settore pubblico. Tutti i dipendenti pubblici che avranno maturato i requisiti di accesso alla data di entrata in vigore del decreto, avranno la possibilità di accedere a trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. Tutti quelli che, invece, matureranno il requisito anagrafico e quello contributivo successivamente, dovranno attendere che sia trascorsa la finestra mobile che, per il pubblico impiego, avrà una durata pari a sei mesi e non più tre. Inoltre, la domanda di collocamento a riposo andrà presentata, da parte dei dipendenti pubblici, con sei mesi di preavviso. Esempio Volendo fare degli esempi pratici, quindi, se prendiamo il caso di due dipendenti, il primo del settore pubblico e il secondo del settore privato, che abbiano maturato entrambi i requisiti entro il 31 dicembre 2018, il primo potrà accedere a trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019, mentre il secondo ben quattro mesi prima, il 1° aprile 2019. Se, invece, entrambi dovessero raggiungere quota 100, ad esempio, 31 maggio, il dipendente pubblico potrà andare in pensione il 1° dicembre, mentre il dipendente del settore privato avrà una finestra mobile di durata dimezzata, potendo accedere il 1° settembre. Lavoratori del comparto scuola e AFAM Diversa previsione ancora è quella introdotta per i lavoratori del comparto scuole a AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), i cui dovranno presentare domanda di pensionamento con quota 100 entro il 28 febbraio 2019, restando ferma la previsione per la quale potranno accedere al trattamento pensionistico a partire dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/2020. Le altre opzioni Il decreto legge, introduttivo di quota 100, apporta delle modifiche anche a quanto finora previsto per altre misure previdenziali. Così, la pensione anticipata come introdotta dalla riforma Fornero, ben lontana dall’essere abrogata come annunciato nei mesi iniziali di attività del Governo, vede modificati i requisiti contributivi di accesso e l’introduzione di una finestra mobile. Il requisito contributivo, che risente dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, dal 1° gennaio 2019, sarebbe dovuto passare da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne a, rispettivamente, 43 anni e 3 mesi e 42 anni e 3 mesi, con un incremento di 5 mesi. Il decreto legge prevede che l’incremento legato all’adeguamento alla speranza di vita verrà bloccato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, con effetto retroattivo per sanare l’adeguamento già scattato dal 1° gennaio scorso. Fino al 31 dicembre 2026, quindi, i requisiti resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Rispetto a quanto previsto fino allo scorso anno, però, viene introdotta, sulla falsa riga di quanto accade per quota 100, una finestra mobile di 3 mesi. In sostanza, quindi, il vantaggio dato dal blocco dell’adeguamento alla speranza di vita si riduce a 2 mesi. Prendiamo il caso di una lavoratrice che avrebbe maturato il requisito contributivo pari a 43 anni e 3 mesi ad agosto 2019, con accesso a trattamento pensionistico a partire dal 1° settembre. Grazie al blocco dell’adeguamento a speranza di vita, maturerà 42 anni e 10 mesi a marzo 2019, ma dati i 3 mesi della finestra mobile, avrà il diritto al trattamento pensionistico dal 1° luglio successivo. La finestra trimestrale viene introdotta anche per i lavoratori precoci, coloro che possono vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima del compimento dei 19 anni di età e rientranti in determinate categorie (addetti a lavori usuranti, caregivers, invalidi civili almeno al 74%, disoccupati che abbiano esaurito la Naspi da almeno 3 mesi). Anche per questi lavoratori, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, vengono sospesi gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita, per cui il requisito contributivo rimarrà pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Altra finestra è prevista nel caso di “opzione donna”, rinnovata per il 2019 per le lavoratrici che, al 31 dicembre 2018, hanno raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e almeno 58 anni di età nel caso di lavoratrici dipendenti, elevati a 59 per le autonome. La finestra mobile prevista è pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Decisamente le finestre più ampie tra tutte le categorie su cui interviene il decreto legge.