Quota 100 è cumulabile con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui ed il superamento di tale limite comporta la sospensione della pensione per l’intero anno di produzione del suddetto reddito. Questa è una delle precisazioni fornite dall’INPS con la prima circolare applicativa, la n. 11/2019, sulla nuova pensione anticipata prevista dal decreto legge n. 4/2019. Si sottolinea che l’incumulabilità opera per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Nell’ipotesi in cui venga superato il limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito. Lavoro autonomo occasionale e altre attività lavorative L’Istituto sottolinea il fatto che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità. In pratica, si rientra nel c.d. contratto d’opera, con le seguenti caratteristiche: mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione dell’azienda; assenza di coordinamento con l’attività del committente; autonomia totale del lavoratore nello svolgimento della prestazione; attività svolta episodicamente. I titolari della pensione quota 100 dovranno comunicare all’INPS: - lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui. In tal caso l’INPS procederà alla sospensione della pensione; - lo svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivi, anche in via presuntiva, un reddito superiore al limite di 5.000 euro lordi annui. Anche in questo caso, l’Istituto procederà alla sospensione della pensione. Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile (c.d. indebito oggettivo). Contributi L’accesso a quota 100 è consentito al perfezionamento, nel periodo sperimentale compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’INPS. Il diritto al trattamento pensionistico scatta trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In merito al perfezionamento del requisito contributivo, viene precisato che, in ogni caso, è necessario raggiungere i 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità. Si ricorda che rimangono esclusi dalla valutazione del raggiungimento di tale diritto i contributi per malattia e disoccupazione. Decorrenza Per quanto concerne la decorrenza della prestazione pensionistica in esame, viene previsto un ritorno alle finestre. Maturato infatti il diritto a quota 100, bisognerà attendere 3 o 6 mesi, per la decorrenza a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti privati e autonomi o dipendenti pubblici. Dipendenti privati e autonomi In maniera specifica, per coloro che maturano il diritto, iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1, dell’art. 14, del decreto legge n. 4 del 2019, cioè i dipendenti privati ed i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS, entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Nell’ipotesi in cui, il diritto a quota 100 venga maturato dal 1° gennaio 2019, gli interessati conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Dipendenti pubblici Per quanto concerne i dipendenti pubblici, vengono previste delle previsioni specifiche, al fine di salvaguardare e garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare, i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso alla quota 100 entro la data di entrata in vigore del decreto legge pensioni, cioè entro il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica di quota 100 dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 30 gennaio 2019, avranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; in ogni caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 1° agosto 2019. E’ da sottolineare che, la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. Personale della scuola ed AFAM Per il conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM, Alta formazione artistica musicale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale norma prevede che, per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. In sede di prima applicazione del decreto legge in argomento, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. Decorrenza flessibile Viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il diritto alla prestazione pensionistica di quota 100 venga raggiunto entro il 31 dicembre 2021, cioè data in cui scade il termine sperimentale della nuova pensione anticipata, lo stesso possa essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni previste sulla materia. Da tale precisazione, possiamo affermare che la decorrenza è da considerare in maniera non rigida e come punto di partenza, nel senso che raggiunto il diritto ad avere la prestazione da una determinata data, si potrà andare in pensione da tale data in poi. Per capire meglio il meccanismo, facciamo un esempio. Decorrenza non rigida quota 100 Se un determinato soggetto, raggiunge i requisiti per aver diritto alla pensione con quota 100 a decorrere dal mese di dicembre 2019, lo stesso potrà decidere di continuare a lavorare e chiedere che la stessa venga liquidata da marzo 2020. Quindi, la decorrenza di dicembre è da considerare iniziale ed il soggetto ha la possibilità di andare in pensione da tale data in poi. Decorrenza della prestazione pensionistica quota 100 Lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi gestiti dall’INPS Raggiungimento requisito Decorrenza pensione Entro il 31 dicembre 2018 Dal 1° aprile 2019 Dal 1° gennaio 2019 Trascorsi 3 mesi dal raggiungimento del diritto Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni Raggiungimento requisito Decorrenza pensione Entro la data di entrata in vigore del DL 4/2019 (29 gennaio 2019) Dal 1° agosto 2019 Dal giorno successivo all’entrata in vigore del DL 4/2019 (30 gennaio 2019) Trascorsi 6 mesi dalla data di raggiungimento del diritto