Terminato il triennio di sperimentazione per la pensione quota 100, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 87, L. 234/2021) ha introdotto un nuovo trattamento, andando a modificare l’art. 14 del DL 4/2019, che disciplinava la prestazione pensionistica previgente: si tratta della pensione quota 102. Anche quota 102, come quota 100, consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto all’art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011 (pensione anticipata ordinaria legge Fornero): è infatti liquidata con requisiti contributivi più leggeri, pari a 38 anni di accrediti, da raggiungersi entro il 31 dicembre 2022 unitamente al requisito anagrafico, pari a 64 anni di età. La vecchia quota 100 prevedeva un requisito anagrafico ancora più leggero, pari a 62 anni di età da maturarsi entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che la pensione di vecchiaia ordinaria prevede un requisito anagrafico minimo pari a 67 anni, mentre la anticipata ordinaria prevede un requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra. Requisiti contributivi e assicurativi Quota 102 può essere richiesta dagli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione Separata INPS: il requisito contributivo di 38 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private di cui al D.Lgs. n. 103/1996 o privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994. In merito alla contribuzione utile, per gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria ed i fondi sostitutivi è necessario verificare almeno 35 annualità di contribuzione al netto degli accrediti per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio (art.22, co.1, L. 153/1969; circ. INPS 180/2014). Il trattamento pensionistico non può essere richiesto, in parallelo a quanto già previsto per quota 100, da chi fa parte del personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del D.Lgs. n.165/1997, o del personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. Finestre di attesa per l’uscita Quota 102 non può essere ottenuta immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto finestra, che inizia a trascorrere a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile. Nello specifico, alla pensione quota 102 si applicano le stesse finestre di attesa previste per la quota 100, pari a: - 3 mesi, per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati; - 6 mesi, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso minimo di 6 mesi. Come avviene per la generalità dei trattamenti pensionistici, ai dipendenti del comparto Scuola e AFAM si applica la cosiddetta finestra unica annuale (art.59, co.9, L. 449/1997), che prevede una sola data di uscita dal lavoro, previa presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro le date stabilite. Domanda di pensione La domanda di pensione (da non confondere con la domanda di cessazione dal servizio, per i dipendenti pubblici-procedura, quest’ultima, sostanzialmente analoga alle dimissioni per i lavoratori dipendenti del settore privato) può essere inviata all’INPS direttamente dall’interessato, eventualmente avvalendosi del Contact Center INPS (raggiungibile ai numeri 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da cellulare) o dell’assistenza di un patronato. Per inviare l’istanza (la procedura è descritta dettagliatamente nel messaggio INPS 97/2022), una volta effettuato l’accesso al portale web dell’INPS tramite SPID o tramite le proprie credenziali dispositive (CNS o Carta d’identità elettronica Cie 3.0), è necessario accedere al servizio “Domanda di prestazioni pensionistiche: Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Cristallizzazione dei requisiti Chi perfeziona le condizioni richieste per questa tipologia di pensionamento entro il 31 dicembre 2022 può chiedere quota 102 anche successivamente, secondo quanto disposto dall’art.14 co. 1 DL 4/2019. In buona sostanza, anche per questo trattamento i requisiti, una volta maturati, sono “cristallizzati”: la pensione può essere allora richiesta in qualsiasi momento, anche nell’ipotesi in cui la legge non preveda più la possibilità di avvalersi della prestazione previdenziale o ne inasprisca le condizioni. A questo proposito, è importante tener presente che entro il 31 dicembre 2022 è richiesta la sola maturazione dei requisiti per la pensione con quota 102 e non anche la chiusura della finestra (decorrenza del trattamento), che può essere successiva. Incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro In analogia a quanto già previsto per la pensione quota 100, la legge di Bilancio 2022 stabilisce che quota 102 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente ed almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni, art.24 co.6 D.L. 201/2011). Sono cumulabili con la prestazione pensionistica i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi. Fondi di solidarietà bilaterali I Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.lgs. 148/2015) possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito non soltanto ai lavoratori che raggiungano l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata ordinaria, ma anche alla pensione anticipata opzione quota 102. Trattamento di fine servizio In parallelo a quanto già previsto per i pensionati con quota 100, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio con diritto alla pensione quota 102, le tempistiche di pagamento del TFS (trattamento di fine servizio) si allungano notevolmente. Nel dettaglio, i termini decorrono non dalla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato, in base ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata, tenendo conto degli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.