La Legge 197 del 29 Dicembre 2022 (Legge di Bilancio) ha introdotto, in via sperimentale per il solo anno 2023, un nuovo meccanismo di pensionamento anticipato definito “Pensione Anticipata Flessibile” conseguibile al perfezionamento del requisito anagrafico di anni 62 unitamente al requisito contributivo di anni 41 (di fatto Quota 103). Sono destinatari della misura tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata che “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni”. È preclusa la possibilità di accedere alla Pensione Anticipata al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza. Per il conseguimento del requisito contributivo è valutata tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata a condizione che, nella gestione interessata al cumulo, non sia già stata liquidata una pensione diretta. Resta fermo il necessario perfezionamento del requisito contributivo di anni 35 al netto dei periodi di malattia, disoccupazione. La decorrenza della Pensione Anticipa Flessibile è soggetta alla disciplina delle Finestre, diversificate in base al settore di appartenenza del lavoratore Pubblico o Privato. Pertanto, sarà liquidata quando saranno decorsi: 3 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche diverse dall’AGO, il primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra”; 6 mesi per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, con decorrenza del Trattamento Pensionistico al 1° Agosto 2023; il personale del comparto scuola e dell’AFAM consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti prescritti. In base al principio della Cristallizzazione del diritto, Il diritto conseguito entro il 2023 può essere esercitato, ai fini del conseguimento della Pensione, anche successivamente alla predetta data. Fino alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di Vecchiaia, attualmente anni 67, è confermato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione. La nuova Pensione Anticipata Flessibile, fino alla maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di Vecchiaia (anni 67), è soggetta ad un tetto massimo pari a cinque volte il trattamento minimo Inps, considerando per l’anno 2023 il trattamento minimo di € 563,64, l’importo massimo erogabile sarà di € 2.818,20. Al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici per la pensione di Vecchiaia l’assegno pensionistico sarà liquidato per intero. La Legge di Bilancio ha previsto, in favore dei lavoratori che perfezionano i requisiti per l’accesso alla nuova misura entro il 31 Dicembre 2023, un incentivo per il posticipo del pensionamento, reso attuativo con decreto ministeriale del 21 Marzo 2023. In pratica, alla maturazione del diritto alla nuova Pensione Anticipata Flessibile i lavoratori possono, esercitare l’opzione, per la permanenza in servizio, con rinuncia all’accredito contributivo relativo alla contribuzione obbligatoria a proprio carico, destinata a finanziare l’assicurazione generale obbligatoria per IVS, di regola il 9,19% della retribuzione pensionabile. L’accesso all’incentivo non è automatico, ma subordinato alla decisione del lavoratore che può: continuare a versare i contributi, aumentando così l’importo della pensione futura; usufruire del Bonus nel cedolino paga rinunciando così ad una parte dei contributi. L’opzione al trattenimento in servizio può essere esercitata una sola volta e l’incentivo sarà concesso fino al perfezionamento del primo tra i seguenti requisiti: conseguimento di una pensione diretta; raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) a prescindere dalla data effettiva di accesso al pensionamento; raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia inferiori a 67 anni, se applicabili nella gestione pensionistica di riferimento. L’opzione è liberamente revocabile con ripristino dell’ordinaria contribuzione dal primo mese di paga successivo alla revoca. Coloro che intendono avvalersi dell’opzione dovranno presentare domanda all’Inps, L’Istituto entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, certificherà al lavoratore il possesso dei requisiti dandone comunicazione al datore di lavoro che, applicherà l’incentivo nel cedolino paga erogando al dipendente le somme corrispondenti alle trattenute non operate.