Tra le misure previdenziali introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) assume particolare rilevanza quota 103 (art. 1 commi 283-285), la nuova misura di flessibilità in uscita, di natura sperimentale per il 2023, che si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. In attesa che si riattivi il percorso di concertazione per delineare i profili della nuova riforma previdenziale annunciata dal Governo (il prossimo appuntamento al Ministero del Lavoro è calendarizzato per il prossimo 19 gennaio) il nuovo canale di pensionamento si pone come una “soluzione ponte”, in analogia alle precedenti misure di flessibilità in uscita che erano state introdotte dai precedenti Esecutivi (quota 100, quota 102). La finalità L’obiettivo è quello di attenuare il ripido innalzamento dello “scalone” che si sarebbe generato dal 1° gennaio con il venir meno di quota 102 che ha terminato la propria vigenza al 31 dicembre del 2022. Si affianca così come ulteriore soluzione di cui potersi usufruire a latere delle tradizionali misure pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 di contributi) e pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con finestra trimestrale). Nella Relazione tecnica della legge Bilancio 2023 si stima che con quota 103 si pensioneranno 41.100 individui nel 2023, ulteriori 29.200 nel 2024 e ulteriori 4.000 nel 2025 per un onere complessivo lordo in termini di disavanzo pari a 0,451 miliardi nel 2023, 1,219 nel 2024, 0,476 nel 2025. Nel 2026 è attesa una marginale riduzione di spesa. Come funziona Possono accedere a quota 103 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata. Sono esclusi dall'applicazione il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I requisiti, come anticipato, sono rappresentati dal raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente. Si prevede ancora che il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ovvero dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni di età anagrafica. La previsione della legge di Bilancio stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione con tale canale, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (escludendo quindi le casse professionali). Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde, per i redditi da lavoro autonomo occasionale a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica. Così come si prevedeva per quota 100 e per quota 102 per accedere al pensionamento è necessario il decorso di una finestra mobile di 3 mesi per il settore privato e 6 mesi per il pubblico impiego, in ossequio alla esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa Analogie e differenze rispetto a quota 100 e quota 102 E’ utile delineare poi, attingendo alle recenti Audizioni sulla legge di Bilancio della Corte dei Conti e dell’Ufficio parlamentare di bilancio, analogie e differenze rispetto ai precedenti schemi di funzionamento dei canali di pensionamento quota 100 e quota 102. Si riduce rispetto a quota 102 di due anni la soglia anagrafica di accesso incrementando però di tre anni il requisito contributivo. Si confermano poi la non cumulabilità con attività lavorative e la presenza delle finestre trimestrale e semestrale per i dipendenti pubblici. Così come nelle precedenti quote non si prevede poi per quota 103 alcun ricalcolo dell’assegno pensionistico, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Si evidenziano poi significative novità rappresentate in primo luogo dalla presenza del tetto posto all’importo del trattamento percepibile (cinque volte il minimo). Si prevede poi un incentivo per la permanenza in servizio per i possessori dei requisiti di quota 103, consistente nella “fiscalizzazione” dei contributi sociali a carico del lavoratore con beneficio diretto in termini di retribuzione netta. Nella ipotesi in cui si raggiungano una anzianità contributiva di 41 anni e una età di 62 anni entro il 31 dicembre 2023 si può optare per la prosecuzione dell’attività lavorativa. In questo caso la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore (9,19 per cento) che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. E’ utile poi evidenziare come si atteggino verosimilmente i fondi pensione nei confronti di quota 103, sempre in analogia a quanto si prevedeva per quota 100 e quota 102. L’aderente che acceda al pensionamento con quota 103 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato, potrà chiedere alternativamente o l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 (100% sotto forma di rendita o massimo 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita). Cosa valutare Nella necessaria premessa che ogni valutazione da condurre assume natura soggettiva, i ragionamenti da condurre sono abbastanza simili a quelli che erano applicabili per quota 100 e quota 102. Dal versante dei benefici vanno valutati i plus in termini di benessere personale e familiare avendo più tempo libero da utilizzare per le proprie esigenze/necessità. Per quel che riguarda il quantum pensionistico va evidenziato però come per la quota contributiva ogni anno di anticipo dell’uscita dal mercato del lavoro, in ragione dei minori versamenti contributivi realizzati, determina un minore importo annuo lordo della pensione e, di conseguenza, della rendita pensionistica complessiva (ossia il valore attuale della somma delle pensioni percepite nella vita). E’ ancora da sottolineare come ad età pensionabile anticipata i coefficienti di trasformazione del metodo di calcolo contributivo sono più penalizzanti (va ricordato come dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi coefficienti applicabili per il biennio 2023-2024 che, in base all’adeguamento effettuato sulla base delle rilevazioni dell’Istat, sono leggermente migliorativi rispetto ai precedenti).