È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 il DM 21 marzo 2023, con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha definito le modalità attuative dell’incentivo previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31 dicembre di quest’anno i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile “Quota 103”, decidono di non accedervi. Al ricorrere di tale opzione, la misura prevista dall’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 riconosce dunque la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della facoltà in argomento – non automatico, ma previa richiesta del lavoratore interessato – viene meno anche ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Incentivo imponibile solo ai fini fiscali Nel merito, l’art. 1 del DM 21 marzo 2023 precisa che le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi. Inoltre, si precisa che la facoltà di optare per l’incentivo riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per accedere alla pensione “Quota 103” e che la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Ancora, il decreto attuativo precisa che la facoltà in questione ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. La facoltà di rinuncia è peraltro revocabile e, in tal caso, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata. Per quanto riguarda invece gli aspetti procedurali, l’art. 2 del DM 21 marzo 2023 stabilisce che il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento ne deve dare comunicazione all’INPS. L’Istituto previdenziale provvederà poi a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Una volta acquisita la certificazione, il datore di lavoro effettuerà gli adempimenti correlati al venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi e alla conseguente corresponsione delle relative somme al lavoratore, e procederà all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate. Con l’occasione, il provvedimento in esame richiede all’INPS di predisporre le istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali dell’incentivo in argomento. Infine, il decreto attuativo stabilisce che, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dovrà dare comunicazione al nuovo datore di lavoro entro 30 giorni.