Con la risposta n. 15 del 24 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme spettanti ai sottoscrittori persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, titolari di quote di categoria speciale c.d. "auto–estinguibili" di S.r.l. Nel caso di specie, la società intende offrire al pubblico quote di partecipazione al capitale attraverso un'operazione di equity crowdfunding su una piattaforma online, iscritta nell'apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2020/1503, tenuto dall'European Securities and Markets Authority (ESMA). Con il termine "crowdfunding", di matrice anglosassone, si è soliti indicare un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di una massa indefinita di investitori ("crowd", folla), attraverso contribuzioni in denaro ("funding", finanziamento) effettuate a mezzo di appositi siti internet. Trattasi, in particolare, di un sistema di finanziamento "collettivo" in forte espansione nel mondo del web, a cui partecipano numerosi investitori (anche non professionali) che, attraverso specifici portali internet, sostengono, anche con contributi di modesta entità, progetti imprenditoriali di qualsiasi genere, che altrimenti rischierebbero di non essere realizzati per mancanza dei fondi necessari, ricevendo in cambio un premio o una ricompensa. Con riferimento alle modalità di finanziamento, è possibile distinguere varie tipologie di crowdfunding: 1. il donation-based, è un modello che si basa su una vera e propria donazione e, di solito, viene utilizzato per finanziare progetti di natura sociale; 2. il reward-based, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa, commisurata alla donazione, in genere non in denaro; 3. l'equity-based, è un modello che consente all'investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell'azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa; 4. il royalty-based, è un modello in cui l'investitore finanzia una determinata iniziativa dell'impresa ricevendone, in cambio, parte dei profitti (le royalties). La piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori. La possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, anche tramite operazioni di crowdfunding, è prevista dall'articolo 100-ter (rubricato "Offerte di crowdfunding") del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF). Nel caso di specie, il modello che intende utilizzare la Società è il modello equity-based, che consente all'investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell'azienda finanziata, acquistando una quota nominativa di partecipazione al capitale della stessa tramite la piattaforma. In particolare, la Società intende offrire al pubblico quote "auto-estinguibili", ovvero quote speciali di partecipazione al capitale, prive di diritti amministrativi, che si estinguono automaticamente al verificarsi di un determinato evento indicato nello Statuto. In particolare, gli aderenti all'operazione di crowdfunding parteciperanno al capitale della Società attraverso la sottoscrizione di Quote B, intestate nominativamente ai singoli sottoscrittori, attraverso una piattaforma il cui gestore è autorizzato e per normativa Consob non può sottoscrivere quote di capitale relative a raccolte pubblicate nel proprio portale. Al riguardo, si rileva che l'articolo 26, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che «L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile». Il successivo comma 3 prevede che «L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative». Il comma 5 del medesimo articolo 26 prevede che «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali». Orbene, nel caso di specie, essendo le Quote B "auto-estinguibili" in parola quote rappresentative della partecipazione al capitale sociale di una società di capitali a responsabilità limitata, le somme corrisposte in relazione a dette quote (a persone fisiche che le detengono, al di fuori dell'attività di impresa, arte e professione) costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del Tuir. Nello specifico, tra l'altro, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Tuir, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel successivo comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Il comma 5 stabilisce che non costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Come chiarito nella circolare n. 4/E del 2006, l'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria. Inoltre, come evidenziato nella circolare n. 26/E del 2004, il reddito realizzato dalle persone fisiche, che detengono quote di partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa, al momento della loro estinzione, costituisce reddito di capitale determinabile aisensi dell'articolo 47, comma 7, del Tuir, secondo il quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale. Su tali redditi di capitale si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.