L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 164 dell’1 agosto 2024 in tema di trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile. In merito alle somme di denaro versate a un consorzio da parte dei propri soci/consorziati, la risposta pubblicata il 21 maggio 2021, n. 361, richiamando la risoluzione n. 156/E del 22 luglio 1996, ha precisato che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, viceversa esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi da parte dell'ente associativo. Le somme erogate dai soci, ivi incluso, ovviamente, il socio avente soggettività di diritto pubblico, in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale, esposti in bilancio all'interno del patrimonio netto, non possono essere considerate corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono nell'ambito di un rapporto associativo e non sono collegate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario (apporti di capitale e copertura di disavanzi). Per cui se le somme assumono la natura di quote consortili, necessarie alla copertura delle spese generali, non realizzandosi un rapporto sinallagmatico, non sussiste il presupposto oggettivo, di cui al richiamato articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'applicazione dell'Iva.