L’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente, prevede la concessione, dietro specifica richiesta di dilazione da parte del debitore, di un piano “ordinario”, di massimo settantadue rate. Se il debito che si intende dilazionare è inferiore a 120.000 euro, è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; se è superiore, il contribuente deve documentare di trovarsi nella suddetta situazione di difficoltà. È altresì previsto un piano “straordinario” di centoventi rate, che è concesso se si dimostra di essere solvibili ma di trovarsi in grave situazione di difficoltà economica, estranea alla propria volontà e legata alla congiuntura economica, tale da non potersi sostenere un piano di rateazione ordinario. Il principio espresso dalla legge delega sulla fattispecie in oggetto richiedeva una modifica di tale impostazione, con una stabilizzazione dei piani di dilazione in centoventi mesi, modificando progressivamente le condizioni di accesso agli stessi. Come cambia il sistema di rateazione La motivazione alla base delle novità portate dal decreto delegato, è stata quella di pervenire alla progressiva modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione (articolo 13 del decreto) con i seguenti interventi: a) abrogazione, a partire dal 2025, della distinzione tra “rateazione ordinaria” in un massimo di settantadue rate mensili a favore del contribuente “in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e “rateazione straordinaria” in un massimo di centoventi rate mensili a beneficio del debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, in quanto il mantenimento di tale distinzione si sarebbe posto in contrasto con l’obiettivo di semplificazione degli adempimenti tributari. b) Differenziazione delle condizioni di accesso alla rateazione in base all’importo del debito fino a 120.000 euro e da 120.000 euro in poi, consentendo di ottenere la dilazione nel primo caso su semplice richiesta e documentando la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria nel secondo. Nello specifico, il debitore potrà accedere ad una rateazione per importi fino a 120.000 euro, in numero di rate superiore a settantadue dietro semplice richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (rateizzazioni semplificate). Precisamente, la disposizione prevede che, per le richieste di rateizzazione presentate: - negli anni 2025 e 2026, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in 84 rate mensili; - negli anni 2027 e 2028, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in 96 rate mensili; - a partire dall’anno 2029, il contribuente possa chiedere la ripartizione del pagamento in 108 rate mensili. Sempre per le domande di rateizzazione di importo fino a 120.000 euro ma volte ad ottenere un numero di rate superiore (fino ad un massimo di centoventi) il legislatore ha previsto, in analogia a quanto prevede la legislazione vigente con riferimento alla rateazione “straordinaria”, che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria. Per quanto riguarda il numero delle rate e gli anni di riferimento ha stabilito: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Infine, per tutte le domande relative a debiti di importo superiore a centoventi.000 euro, il debitore deve documentare, anche in questo caso, la temporanea difficoltà economica finanziaria, e la ripartizione potrà essere concessa fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. c) Rinvio ad un apposito DM per la determinazione dei parametri in funzione dei quali l’agente della riscossione dovrà effettuare, distintamente per le persone fisiche e agli altri soggetti, la valutazione dell’effettiva esistenza delle condizioni di accesso. Nello specifico, nel nuovo comma 1.2 del dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono poi declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione, b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione, d) progressivo innalzamento del numero massimo di rate concedibili, vincolando l’ulteriore aumento fino centoventi agli esiti del monitoraggio che il MEF eseguirà nel tempo sugli effetti derivanti dalle nuove disposizioni.