Inail - Circolare n. 22 del 29 luglio 2019 L’INAIL, con la circolare n. 22 del 29 luglio 2019, modifica la disciplina delle dilazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza di rateazione. E’ stata inoltre mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. Debiti oggetto di rateazione L’INAIL può concedere rateazioni, fino a un massimo di 24 rate mensili, dei debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a 36 mesi. Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento. Possono inoltre essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione. Gestione delle rateazioni I Direttori delle Direzioni territoriali sono competenti a: a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità; b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l’ammissione; c) dichiarare l’annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore regionale; d) esprimere il parere sulle istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore regionale. Presentazione della domanda Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’INAIL deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul portale istituzionale. L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro. È stata inoltre prevista un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell’INAIL che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. Condizioni per la concessione La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che: - sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento; - sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti; - non vi sia più di una rateazione in corso; - non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza; - il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Annullamento e revoca L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell’INAIL competente, attraverso l’apposita applicazione che consente alle Sedi di attivare autonomamente l’iscrizione stessa, senza attendere l’elaborazione centralizzata alle scadenze previste dal piano recupero crediti annuale. L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo. Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, la revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.