Quali sono le principali caratteristiche del “nuovo” sistema penal-tributario come delineato dalle ultime modifiche al decreto fiscale 2020? Sarà con queste nuove norme che ci si dovrà confrontare in futuro. Dichiarazioni fraudolente La dichiarazione fraudolenta si realizza con due differenti metodologie illecite: con l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e con altri artifizi. Nel primo caso (avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti) la pena in futuro sarà particolarmente severa: reclusione da 4 a 8 anni. Viene tuttavia introdotta un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro. Analoghe sanzioni colpiscono coloro che hanno emesso le false fatture. Per l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione), la nuova pena è rappresentata dalla reclusione da 3 a 8 anni. Dichiarazione infedele Chiunque indichi in una dichiarazione annuale dei redditi o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, con imposta evasa superiore a 100.000 euro e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro, sarà sanzionato in futuro con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi (e non più 5 anni come previsto nel decreto legge). Viene poi reinserita anche la causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette, ma tale differenza riguarderà le valutazioni “complessivamente” considerate e non più “singolarmente”. Omessa presentazione Viene mitigato, in sede di conversione, l’inasprimento della pena per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, redditi e 770. La reclusione da 2 a 6 anni diventa, infatti, da 2 a 5 anni. Occultamento Sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Reati omissivi e indebite compensazioni Vengono ripristinate le iniziali soglie di punibilità per gli omessi versamenti: - 150.000 euro in ipotesi di ritenute non versate; - 250.000 euro per l’IVA non versata. Causa di non punibilità In sede di conversione viene estesa la causa di non punibilità attualmente prevista per l’infedele ed omessa dichiarazione (regolarizzazione con ravvedimento operoso ma prima che l'autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli o procedimenti penali) anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture e con altri artifici. Resta singolare l’esclusione dello speculare reato di emissione di fatture false e, soprattutto, sarà interessante conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate la quale, sinora, ha ritenuto, in modo del tutto discutibile, non suscettibile di ravvedimento l’utilizzo di false fatture nonostante l’espressa previsione normativa e alcune pronunce giurisprudenziali in tal senso. Confisca per sproporzione In sede di conversione sono ridotte le ipotesi per le quali sarà possibile eseguire la confisca per sproporzione (e il precedente sequestro): vengono esclusi i delitti di omessa presentazione della dichiarazione redditi, IVA e 770, infedele dichiarazione dei redditi e IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti e occultamento o distruzione di scritture contabili. La misura viene invece confermata per i reati di utilizzo ed emissione di fatture false (superiore a 200.000 euro), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (se l’imposta evasa supera i 100.000 euro) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Estensione della responsabilità amministrativa La versione iniziale del D.L. n. 124/2019 estendeva la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 al solo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti per imponibili superiori a 100.000 euro. Con le modifiche approvate dalla Camera, tale responsabilità viene estesa anche ai reati di emissione di fatture false (a prescindere dall’imponibile), dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false (anche per imponibili inferiori a 100.000 euro) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, occultamento o distruzione di scritture contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tavola di sintesi CONDOTTA SANZIONE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE SEQUESTRO/CONFISCA PER SPROPORZIONE (in passato mai prevista) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA indica in una dichiarazione elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Reclusione da 4 a 8 anni, nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni È aumentata la pena “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 4 a 8” anni. È introdotta un’attenuante nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Sì, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Chiunque commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando, congiuntamente l’imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a 30.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 mil euro ovvero l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta stessa o comunque a 30.000 euro Reclusione da 3 a 8 anni La pena “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” è stata aumentata “da 3 anni a 8 anni” Sì, se l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro Infedele dichiarazione Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a una singola imposta, a 100.000 euro; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al 10% di quelli dichiarati ovvero superiore a 2.000.000 euro. La reclusione è da 1 anno a 3 anni Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi La pena “da 1 a 3 anni” è aumentata “da 2 a 4 anni e 6 mesi”; la soglia viene abbassata da 150.000 a 100.000 euro e il limite da 3 a 2 milioni; la causa di non punibilità in base alla quale non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette si intendono complessivamente e non singolarmente considerate No Omessa presentazione della dichiarazione Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad 50.000 euro Reclusione da 2 a 5 anni La pena “da 1 anno e 6 mesi a 4 anni” è aumentata “da 2 a 5 anni” No Omessa dichiarazione del sostituto di imposta Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro Reclusione da 2 a 5 anni La pena “da 1 anno e 6 mesi a 4 anni” è aumentata “da 2 a 5 anni” No Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Reclusione da 4 a 8 anni, nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni La pena “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” è aumentata “da 4 a 8 anni”. È introdotta un’attenuante: nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Sì, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro Occultamento o distruzione di documenti contabili Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, ovvero consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione Reclusione da 3 a 7 anni La pena “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” è aumentata “da 3 a 7 anni” No Omesso versamento di ritenute certificate Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta Reclusione da 6 mesi a 2 anni Nessuna No Omesso versamento di IVA Chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta Reclusione da 6 mesi a 2 anni Nessuna No Indebita compensazione di crediti non spettanti Chi utilizza in compensazione crediti non spettanti per un totale superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta Reclusione da 6 mesi a 2 anni Nessuna No Indebita compensazione di crediti inesistenti Chi utilizza in compensazione crediti inesistenti per un totale superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta Reclusione da 18 mesi a 6 anni Nessuna No Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva Reclusione da 6 mesi a 4 anni Nessuna Sì, se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 100.000 euro Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ipotesi aggravata) Come sopra ma con ammontare di imposte, sanzioni e interessi superiore a 200.000 euro Reclusione da 1 anno a 6 anni Nessuna Sì, se l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro Reclusione da 6 mesi a 4 anni Nessuna Sì, se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale (ipotesi aggravata) Come sopra ma con ammontare superiore a 200.000 euro Reclusione da 1 anno a 6 anni Nessuna Sì, se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro