Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 contiene anche modifiche alle norme sanzionatorie penali in materia tributaria, contenute nel D.Lgs. n. 74/2000, consistenti in: - un inasprimento delle pene principali; - una riduzione delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali. Inoltre, viene estesa al comparto penale tributario l’applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale (sequestro e confisca “per sproporzione”, nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di chi viene condannato per i delitti tributari più gravi e viene ampliato l’ambito applicativo del sistema della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. Decorrenza Viene previsto che le nuove disposizioni penali entreranno in vigore “decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”, probabilmente quindi, decorso il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2018. Le modifiche alla disciplina dei reati tributari consistono in un inasprimento delle pene e in una riduzione delle soglie di punibilità, relativamente a determinati reati ritenuti più gravi. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti L’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Nessuna Reclusione da 4 a 8 anni Nessuna NB. Viene introdotto il comma 2-bis che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici L’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l’imposta evasa è superiore a determinate soglie. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni - Imposta evasa > 30.000 euro - Elementi attivi/passivi > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 1.500.000 euro - Crediti e ritenute fittizi > 5% dell’imposta o comunque a 30.000 euro Reclusione da 3 a 8 anni Invariate Dichiarazione infedele L’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 a 3 anni - Imposta evasa > 150.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 3.000.000 euro Reclusione da 2 a 5 anni - Imposta evasa > 100.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 euro NB. Viene abrogato il comma 1-ter dell’art. 4, che prevede la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da “valutazioni” che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Omessa dichiarazione L’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali ai fini di dette imposte, pur essendovi obbligato, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad una determinata soglia. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni - Imposta evasa > 50.000 euro Reclusione da 2 a 6 anni Invariate L’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni - Ritenute non versate > 50.000 euro Reclusione da 2 a 6 anni Invariate Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti L’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Nessuna Reclusione da 4 a 8 anni Nessuna NB. Viene introdotto il comma 2-bis che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 100.000 euro Occultamento o distruzione di documenti contabili L’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce l’occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Nessuna Reclusione da 3 a 7 anni Nessuna Omesso versamento di ritenute dovute o certificate L’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute: - dovute sulla base della stessa dichiarazione; - oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad una determinata soglia. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 6 mesi a 2 anni - Ritenute non versate > 150.000 euro Invariata - Ritenute non versate > 100.000 euro Omesso versamento di IVA L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una determinata soglia. Regime attuale Nuovo regime Sanzione Soglie Sanzione Soglie Reclusione da 6 mesi a 2 anni - IVA non versata > 250.000 euro Invariata - IVA non versata > 150.000 euro