Con la risposta n. 36 dell'8 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all'OIC 32, nell'ambito di una "operazione programmata altamente probabile". L'articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73/2022 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, dispone che «(...) per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. (...)». Il successivo comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR precisa che «Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38». Con specifico riguardo agli strumenti finanziari derivati, l'articolo 112 del TUIR definisce la disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, dei componenti positivi o negativi derivanti da valutazione o da realizzo degli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio con finalità di copertura. In dettaglio, il comma 6 del citato articolo 112 chiarisce che "Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa". Con specifico riferimento alle coperture delle variazioni di flussi finanziari (c.d. cash flow hedge) il comma 5 del medesimo articolo 112 dispone che "Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi,se le operazioni hanno finalità di copertura dirischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività". Si rammenta, inoltre, che, stante il richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 agosto 2017, risultano applicabili ai soggetti OIC adopter i commi da 2 a 4 dell'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011. In particolare, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto, in attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, chiarisce che "Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39". Il successivo comma 3 dell'articolo 7, disciplinando l'ipotesi di cash flow hedging, prevede che "In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico". Tale disposizione conferma l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico (cfr. relazione illustrativa al decreto). Il comma 6 del medesimo articolo conferma che "La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura". Ciò premesso, nel caso in esame l'Istante, soggetto OIC adopter, rappresenta di aver sottoscritto con la Banca un contratto di Commodity Swap a copertura delle oscillazioni del prezzo di acquisto del gas naturale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026, e di essersi avvalsa nel corso del 2022 del diritto di recedere anticipatamente dal medesimo contratto, monetizzando anticipatamente il valore corrente del derivato. Al riguardo, con particolare riferimento alla rappresentazione contabile dell'operazione in conseguenza del recesso dal Commodity Swap, la Società riferisce di essersi attenuta alle indicazioni di cui ai paragrafi 91 e 92.a) del principio contabile OIC 32. Più in dettaglio, la Società: - deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se, tra l'altro, lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98 (cfr. OIC 32 § 91.a)); - nel caso di cui al punto precedente, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" (riserva da CFH), come segue: a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri (cfr. OIC 32 § 92.a)); b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace (cfr. OIC 32 § 92.b)). Pertanto, nella fattispecie in oggetto, nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili, il componente positivo corrispondente all'importo riconosciuto dalla Banca alla Società istante per effetto del recesso anticipato dal Commodity Swap, sul piano contabile, trova manifestazione non integralmente nell'esercizio dell'incasso (i.e. 2022), bensì in ogni esercizio nel periodo dal 2022 al 2026 secondo la concreta esecuzione nel tempo dell'operazione programmata altamente probabile, ossia l'approvvigionamento di gas naturale "sottostante", ovvero quando la copertura diventi inefficace poiché non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile. In altre parole, il provento derivante dalla cessazione anticipata del Commodity Swap concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata. Assumendo acriticamente l'esistenza della relazione di copertura e, dunque, il rispetto del disposto dell'articolo 112, comma 6, del TUIR nonché dell'articolo 7, commi 2 e 4, del D.M. 8 giugno 2011, gli utili o perdite generati dallo strumento derivato con finalità di copertura aventi come contropartita la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" assumono rilievo ai fini fiscali al momento del recycling di detta riserva al conto economico e con la medesima natura fiscale delle operazioni coperte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 112 del TUIR e del comma 3 dell'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011. Di conseguenza, sempre nel presupposto che i principi contabili adottati siano stati correttamente applicati e che la relazione di copertura assuma rilevanza anche ai fini fiscali, il provento in esame assumerà rilevanza fiscale ai fini IRES durante il periodo di riferimento (i.e. dal 2022 al 2026) all'atto del trasferimento della "riserva da CFH" a diretta riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, indipendentemente dalla circostanza per cui risulti "formalmente" estinto lo strumento di copertura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 112 del TUIR. Con riferimento all'individuazione del regime IRAP delle somme riconosciute dalla Banca alla Società per effetto del recesso dal Commodity Swap, l'Agenzia ritiene che lo stesso sia definito nell'ambito del principio generale di "presa diretta" dal bilancio di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Ai fini IRAP, posto che sulla base del principio contabile OIC 32 le predette somme transitano in una voce rilevante ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, concorreranno a formare il valore della produzione secondo il principio di presa diretta nei relativi periodi d'imposta.