L'istanza di reclamo-mediazione viene presentata dal contribuente all’Ente impositore per ottenere una composizione della controversia, riducendo così il numero dei contenziosi incardinati innanzi alle Commissioni tributarie. A tal fine deve essere proposta nel rispetto dei requisiti disposti dalla norma di riferimento, fra i quali, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23523 del 20 settembre 2019, non rientra l’obbligo di allegazione degli stessi documenti che correderanno il ricorso introduttivo da depositare in commissione tributaria. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso dell’Iva specificamente richiesta da una società che, previa presentazione di un’istanza di reclamo-mediazione all’Ufficio (art. 17-bis D.Lgs 546/1992), impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria provinciale. La CTP respingeva le eccezioni difensive. La decisione veniva confermata in appello dalla CTR, la quale riteneva inammissibile l’originario ricorso di primo grado, poiché non identico all’istanza di mediazione presentata all’A.F.. I giudici di appello, infatti, appuravano che la ricorrente non aveva corredato il reclamo-mediazione con i documenti, allegati al ricorso giurisdizionale depositato in commissione. Avverso la predetta sentenza la contribuente proponeva ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente. I giudici di legittimità ritengono del tutto corretta la presentazione dell’istanza di reclamo–mediazione, a norma dell’art. 17-bis del Dlgs 546/1992, priva dei documenti indicati come allegati al successivo ricorso. Tale conclusione poggia sul dato letterale. Nessuna norma, specifica la Corte, prescrive al contribuente, ai fini dell’ammissibilità del futuro ricorso giurisdizionale, di corredare l’istanza di reclamo-mediazione con i medesimi documenti che verranno allegati al ricorso giurisdizionale. Il reclamo, infatti, costituisce una mera condizione di procedibilità del ricorso introduttivo, i cui effetti si producono decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione; per quanto attiene poi alle modalità di costituzione in giudizio, sulla base del rinvio all’art. 22 del DLgs 546/1992, è previsto il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso. Da qui l’accoglimento del ricorso.