Il quadro RH del modello Redditi Persone Fisiche 2019 deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali: - dai soci delle società di persone ed equiparate (di cui all’art. 5 TUIR); - dai collaboratori di imprese familiari; - dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; - dalle persone fisiche, membri di gruppi europei di interesse economico (GEIE) residenti nel territorio dello stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; - dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza (ai sensi dell’art. 116 TUIR). In tale quadro devono essere anche indicati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di tali redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (di cui all’art. 6, comma 2, TUIR). Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva - ovvero nel quadro TR - Trasferimento della residenza all’estero. Va evidenziato che: - i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili; - qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale, ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del fascicolo 3 del modello Redditi PF 2019; - i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il quadro solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Va rilevato che, nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa familiare, si sia avvalso del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore, in quanto l’imposta sul reddito prodotto dall’impresa familiare è stata versata interamente dall’imprenditore; - nel caso in cui l’azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.; - i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del gruppo europeo di interesse economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Come compilare il quadro RH Nel quadro RH deve essere compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell’anno in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del fascicolo 3.