Il decreto legge n. 4 del 2019, collegato alla legge di Bilancio 2019 che introduce il reddito di cittadinanza (Rdc) prevede sanzioni per chi non rispetta gli impegni presi con i Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale o utilizza dichiarazioni, documenti falsi o mendaci per ottenere il beneficio. Tali sanzioni vanno, rispettivamente, dalla decurtazione alla condanna fino a 6 anni di reclusione. Sanzioni L’articolo 7 prevede, al comma 1, la condanna alla pena carceraria da 2 a 6 anni per chi renderà dichiarazioni o utilizzerà documenti falsi o mendaci o ometterà informazioni dovute, per ottenere il Rdc. Una pena inferiore, da 1 a 3 anni, sarà comminata, ai sensi del comma 2, a chi ometterà di comunicare variazioni di reddito, anche frutto di attività irregolari, o altre informazioni rilevanti per la revoca o la riduzione del beneficio, entro 30 giorni in caso di avvio di attività di lavoro dipendente o autonomo o di attività di impresa, o entro 15 giorni in caso di variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti per poter godere del reddito di cittadinanza. Conseguentemente alla condanna in via definitiva per i reati esposti, in aggiunta alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Codice Penale), e alla sentenza di applicazione della pena, scatterà di diritto la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e l’obbligo di restituire l’importo percepito. Decadenza dal beneficio L’INPS disporrà la revoca e disattiverà la Carta del RdC. Gli indebiti recuperati, al netto delle spese di recupero, saranno assegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza. Inoltre, a seguito della condanna, il beneficio non potrà essere richiesto prima di 10 anni. Sanzioni più miti sono previste se l’amministrazione erogante accerta che le dichiarazioni e le informazioni fornite non corrispondono al vero o in caso di successiva omissione di qualsiasi variazione di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. In questi casi, l’amministrazione disporrà la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione dell’importo percepito. La decadenza dal Rdc è disposta ogniqualvolta uno dei componenti del nucleo familiare: - non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; - non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; - non partecipa alle iniziative formative, di riqualificazione, di politica attiva o di attivazione, tranne il caso di giustificato motivo; - non aderisce ai progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, se vengono istituiti dal comune di residenza; - non accetta almeno una di tre offerte congrue (primi 12 mesi: prima entro 100 Km o 100 minuti coi mezzi di trasporto dalla residenza, seconda entro 250 Km, terza su tutto il territorio italiano; oltre 12 mesi: prima e seconda entro 250 Km, terza su tutto il territorio italiano) o, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua; - in caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, entro 30 giorni dall’inizio della stessa non effettua le comunicazioni obbligatorie, o effettua comunicazioni mendaci; - in caso di variazione del nucleo familiare, non presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata; - svolga attività di lavoro dipendente senza le comunicazioni obbligatorie o attività di lavoro autonomo o di impresa, senza aver comunicato l’avvio. Anche nel caso in cui il nucleo familiare, a seguito di dichiarazioni mendaci legate alla DSU o ad altra dichiarazione per la richiesta del Rdc, o di omesse comunicazioni obbligatorie, abbia percepito il beneficio in misura maggiore rispetto a quanto spettato, è prevista la decadenza con restituzione di quanto percepito in eccesso. Mancata presentazione presso i Centri per l’impiego Sanzioni sono previste nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare non si presenti alla convocazione, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, presso il Centro per l’impiego (CPI) o i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, in assenza di giustificato motivo: - prima mancata presentazione: decurtazione di 1 mensilità del RdC; - seconda mancata presentazione: decurtazione 2 mensilità del RdC; - ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione. Qualora la mancata presentazione anche di un solo componente del nucleo, senza giustificato motivo, sia alle iniziative di orientamento, è previsto: - prima mancata presentazione: decurtazione di 2 mensilità; - ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione. Infine, nel caso non siano rispettati gli impegni del Patto per l’inclusione sociale (frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o impegni di prevenzione e cura per la tutela della salute), è previsto: - primo richiamo formale: decurtazione di 2 mensilità; - secondo richiamo formale: decurtazione di 3 mensilità; - terzo richiamo formale: decurtazione di 6 mensilità; - ulteriore richiamo: decadenza dal beneficio. Tranne il caso di condanna alla reclusione, il Rdc potrà essere nuovamente richiesto dopo 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, o dopo 6 mesi in caso di minorenni o disabili nel nucleo familiare. Per quanto riguarda le tempistiche, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’evento, i CPI e i comuni comunicano alle piattaforme SIUPL e SIUSS le informazioni sui fatti che potrebbero dar luogo alle sanzioni. L’INPS metterà a disposizione di CPI e comuni, sempre tramite le piattaforme online, gli eventuali provvedimenti di decadenza. Infine, entro 10 giorni dall’accertamento la documentazione oggetto di verifica verrà trasmessa all’autorità giudiziaria.