Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 4/2019), il reddito di cittadinanza è formalmente entrato nell’ordinamento giuridico italiano, fatti salvi, in concreto, eventuali “aggiustamenti” che potrebbero intervenire all’esito dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione. Nel frattempo, il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha presentato la “card” attraverso la quale potrà essere percepito e speso, dagli aventi diritto, il reddito di cittadinanza e il sito internet, peraltro ancora in corso di implementazione, attraverso il quale potranno essere presentate le domande. Reddito di cittadinanza In attesa delle modifiche che potrebbero essere apportate al decreto in sede di esame parlamentare del DDL di conversione del decreto legge, sono state avviate molteplici attività finalizzate alla concreta implementazione di questa nuova misura, che si pone a metà strada tra una prestazione assistenziale ed una misura di politica attiva del lavoro. Il Ministro del Lavoro ha presentato la carta di debito attraverso la quale verrà reso disponibile ai beneficiari il Rdc e gli stessi potranno utilizzarlo, orientativamente dal 6 marzo 2019 quando sarà operativo il sistema di erogazione, comprensivo dell’apposito sito internet dedicato che, al momento in cui scriviamo, rappresenta ancora un mero portale informativo “emanazione” del Ministero del Lavoro. Richiesta del reddito di cittadinanza Ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 4/2019, la domanda di fruizione del reddito di cittadinanza può essere presentata, mediante apposito modello approvato con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore (29 gennaio 2019) del decreto legge, alternativamente: 1) telematicamente attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov. In questo caso, il richiedente dovrà essere dotato di “SPID”, il Sistema pubblico di identità digitale. Ossia la “password universale”, attualmente gratuita, promossa dall'Agenda digitale dello Stato italiano quale identità digitale unica per i rapporti con la PA. A tal fine potrà essere utile consultare il sito istituzionale ed individuare, tra le diverse opzioni proposte, qual è la modalità “preferita” da ciascun richiedente, tra quelle proposte dai fornitori “certificati indicati nel sito, che sono: a) presentarsi di persona presso la sede del “fornitore”; b) via internet tramite webcam; c) via internet tramite Cns/nuova Cie (Carta di identità elettronica 3.0); d) via internet tramite firma digitale. Per ottenere “SPID” è sufficiente avere un indirizzo mail, un numero di cellulare, un documento d'identità valido, la tessera sanitaria con codice fiscale; 2) presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che abbiano stipulato apposita convenzione con l’INPS, con l’intero inter a carico di questi soggetti; 3) dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici Postali, quali gestori del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81.35, lettera b), del D.L. n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08; anche in questo caso, con iter ad intero carico dell’Ufficio. Quale che sia il canale di presentazione della domanda, le informazioni in essa contenute sono comunicate all’INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta e l’Istituto, entro i successivi 5 giorni lavorativi, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate. Carta di pagamento elettronica In caso di esito positivo delle verifiche operate, l’INPS riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita carta di pagamento elettronica (carta reddito di cittadinanza) che, almeno in questa prima fase di attuazione, verrà emessa da Poste Italiane. La carta potrà essere utilizzata per tre distinte finalità, se del caso cumulabili: 1) acquistare beni e servizi di base; 2) effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a euro 100 per i nuclei familiari composti da un singolo individuo. Tale importo cresce, in applicazione della “scala di equivalenza” disciplinata dall’art. 2.4 del medesimo decreto legge in funzione della composizione del nucleo familiare del richiedente. In particolare, il parametro della scala di equivalenza è pari ad “1” per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di “0,4” per ogni ulteriore componente maggiorenne e di “0,2” per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un valore massimo di “2,1”; 3) effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Dal punto di vista dei benefici economici correlati, va rammentato che, al di là di quanto direttamente erogato in termini di Rdc, ai beneficiari della carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. Il decreto legge dispone anche, in chiusura sul tema, che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere individuate ulteriori esigenze soddisfacibili attraverso la carta di pagamento elettronica, ovvero diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Per converso, al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, l’articolo 5 del decreto vieta esplicitamente l’utilizzo del Rdc per partecipare a giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Va sottolineato che la formulazione di questa disposizione è tale vietare – oltre che, evidentemente, il gioco on line e i vari concorsi a premi (“gratta e vinci” e simili) – anche qualsiasi forma di gioco in denaro, indipendentemente dal contesto e dal fatto che si tratti, o meno, di gioco d’azzardo. Modalità di utilizzo della carta di pagamento elettronica Premesso che il Rdc viene erogato a cadenza mensile, tale beneficio – secondo la norma - deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo che non fosse stato utilizzato al termine della mensilità (perché non speso direttamente o non prelevato) verrà sottratto dalla cifra spettante nella mensilità successiva, entro il limite del 20% di quanto spettante. Con particolare riguardo alla fase di prima erogazione e, quindi, alla possibilità che, almeno inizialmente, gli importi potranno non essere resi disponibili immediatamente dal primo mese di maturazione del diritto, la normativa fa salva – dalla decurtazione appena illustrata – la fattispecie relativa agli importi ricevuti a titolo di arretrati. Fermo restando che l’art. 5 del decreto legge dispone che, “in ogni caso” il riconoscimento del diritto al Rdc da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. Infine, sempre in termini di verifica circa l’effettiva e concreta utilizzazione del beneficio e, anche, della modalità dell’utilizzo stesso, in termini di spese effettuate, il decreto prevede: a) la decurtazione dalla carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità; b) che le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e in ordine alla corretta applicazione delle decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.