A trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019, che istituisce il reddito e la pensione di cittadinanza, è stato pubblicato, il 27 febbraio 2019, sul sito dell’INPS il modulo di domanda da presentare per richiedere il sussidio. Le domande sono raccolte a partire dal 6 marzo e possono essere presentate: - direttamente dal cittadino dotato di SPID collegandosi al sito www.redditodicittadinanza.gov.it - recandosi presso un ufficio postale - oppure potranno essere compilate avvalendosi del supporto di un CAF. I moduli da utilizzare Oltre al modulo di domanda, identificato con la sigla SR180, sono presenti altri due moduli, SR181 e SR182 da compilare come integrazione o correzione della domanda principale. Il modulo SR181 andrà compilato nel caso in cui, una volta iniziata la fruizione del Reddito o della Pensione di cittadinanza, intervengano delle variazioni non solo lavorative, ma anche relative al nucleo familiare, ad esempio dimissioni volontarie di un componente o cambiamenti nel patrimonio finanziario o immobiliare. Qualora, invece, il richiedente inizi a lavorare in un periodo successivo rispetto a quello cui si riferisce l’ISEE presentato, sarà necessario compilare il modulo SR182. Domanda di reddito o di pensione di cittadinanza Il documento più strutturato e più complesso tra i tre è senza dubbio quello necessario per presentare domanda di RdC, anche se per la maggior parte dei punti si tratta di barrare delle caselle con cui si dichiara di essere consapevoli o di dichiarare alcuni aspetti di dettaglio. Si tratta di un modulo di 10 pagine di cui le prime quattro costituite da un’introduzione che richiama le norme di riferimento del decretone. La compilazione vera e propria del modulo inizia a pagina 5, anche se questa è riservata ai rappresentanti legali di soggetti impediti o incapaci. La grande maggioranza dei richiedenti, quindi, dovrà far riferimento a quanto richiesto a partire da pagina 6 dove, nel quadro A, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del richiedente che sarà, poi, il titolare della carta del RdC. Si passerà, quindi, alla compilazione dei quadri B e C relativi alla residenza e cittadinanza e ai requisiti riferiti al nucleo familiare come definito a fini ISEE e come risultante dalla DSU presentata. I requisiti economici dovranno essere dichiarati nel riquadro D dove andrà anche inserito l’importo dell’eventuale rata mensile del mutuo e il numero totale delle rate mensili residue da pagare. Al momento manca il riquadro relativo all’affitto dell’immobile di residenza che, però, è necessario per definire l’importo del sussidio economico visto che il contributo in caso di abitazione in locazione può arrivare a 280 euro mensili. Nel quadro E si trova la dichiarazione relativa alle attività lavorative in corso che non sono state rilevate nell’ISEE presentato. In questo caso andrà indicato anche il numero dei componenti del nucleo che sono interessati dalla variazione dell’attività lavorativa. Composizione del nucleo familiare La composizione del nucleo familiare viene dichiarata nel quadro F nel quale andrà indicato il numero di componenti maggiorenni e minorenni e anche l’eventuale presenza di componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sempre indicando il numero di maggiorenni e minorenni che si trovano in questa situazione. Nello stesso quadro F si dichiarerà di essere consapevoli che tutti i componenti maggiorenni del nucleo dovranno rendere, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e che eventuali variazioni della condizione occupazionale andranno comunicate a pena di decadenza del beneficio, così come dovrà essere comunicata la presenza, successiva alla domanda, di componenti detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza o la cessazione dello stato detentivo o di ricovero. Il modulo non ha recepito la modifica dell’art. 2, co. 3, del decretone per la quale il solo componente dimissionario, tranne che per giusta causa, non ha diritto al RdC nei 12 mesi successivi alle dimissioni stesse. Nel quadro F, infatti, si deve ancora dichiarare di essere consapevoli che per il diritto al beneficio nessun componente del nucleo deve aver presentato dimissioni, tranne che per giusta causa, nei 12 mesi precedenti la domanda a pena di decadenza dal beneficio. Infine, nel quadro G, il beneficiario si dichiara consapevole, con anche una firma finale, che - vi possono essere controlli sui dati dichiarati - il beneficio tiene conto dei redditi percepiti e può, quindi, variare se il richiedente trova un'occupazione, che il RdC deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena un taglio del 20% nel mese successivo - e che la non veridicità di quanto dichiarato comporta la revoca o decadenza dal beneficio e l’applicazione di sanzioni economiche e penali, fino alla detenzione in carcere. Considerazioni finali Quasi sicuramente i moduli attualmente disponibili dovranno subire degli aggiornamenti dal momento che è in corso la modifica parlamentare per giungere all’approvazione della legge di conversione. Ad esempio, non si fa riferimento alle revisioni approvate a seguito della discussione a Palazzo Madama che hanno comportato l’introduzione di un adempimento ulteriore per i cittadini di Paesi extra-UE e della norma anti “furbetti del divorzio”. Allo stesso tempo, le modifiche apportate al Senato al testo del decretone prevedono che anche il Garante della privacy dovrà dare il suo via libera ai moduli SR180, SR181 e SR182.