Oggi è l'ultimo giorno utile per l’acquisizione da parte dell’Inps di nuove domande di Reddito di cittadinanza, in vista dell’abrogazione disposta dalla Manovra 2023. Invero, l’articolo 1, comma 318, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha disposto la cessazione della predetta misura a far data dal 1° gennaio 2024. Oltre il 30 novembre 2023, dunque, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza. Pertanto, per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa sul Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024. In ogni caso, la Carta Rdc resterà operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati. Per quanto riguarda le domande presentate per il tramite di intermediari, la trasmissione verrà consentita fino alla data del 20 dicembre 2023, purché presentate agli intermediari entro la data di oggi 30 novembre 2023. Si fa presente, infine, che oggi scade anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del D.L. n. 145/2023, di modifica dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità. A tal riguardo, si fa presente che i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del Rdc a ottobre, senza avere i requisiti per continuare a fruire del beneficio, il 15 dicembre riceveranno il pagamento della rata di novembre, purché risultino presi in carico dai servizi sociali. La mensilità di dicembre verrà invece corrisposta il 27 dello stesso mese. Nel caso in cui tali nuclei familiari non risultino presi in carico, non potranno più fruire della misura. Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, l’Inps corrisponderà gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.