Rimanere “minimi” o diventare “forfetari”? Il dubbio è amletico e in alcuni casi, per chi ha ancora la possibilità di scegliere, la necessità di fare bene i propri calcoli è indispensabile. Infatti, per effetto dell'introduzione del regime a forfait della legge n. 190/2014, il regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011) è stato abrogato, ma esso potrà continuare ad essere fruito da parte dei contribuenti che vi avevano aderito entro il 31 dicembre 2015. Potenzialmente, quindi, in presenza dei requisiti di accesso è possibile applicare il regime di vantaggio per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività e, in ipotesi di avvio di un’attività nel 2015, il quinquennio scadrebbe nel 2019. Nondimeno, se alla scadenza del quinquennio il contribuente non avesse ancora compiuto i 35 anni di età, il regime agevolato sarebbe fruibile anche oltre, vale a dire fino al periodo d'imposta in cui fossero compiuti i 35 anni. Se, però, è da ritenere assodata la possibilità di fuoriuscire da tale regime per accedere al regime forfetario, se non altro per disapplicazione da "modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative", ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 442/1997, quello che è puntualmente da verificare è se, a seguito del transito al nuovo regime, possa essere fruita l'aliquota del 5% di imposta sostitutiva anche per gli anni residui al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività, vale a dire, nell’ipotesi proposta, se con avvio dell'attività nel 2015 e passaggio al forfetario nel 2019, l'aliquota al 5% possa essere ritenuta applicabile ancora per un anno, o se invece, sebbene il quinquennio in regime di vantaggio non sia integralmente decorso, sia comunque necessario applicare l’aliquota sostitutiva del 15% sulla base imponibile. Le indicazioni delle Entrate Con risposta all’interpello n. 72 del 20 novembre 2018, affrontando un caso di passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario con inizio attività nel 2014, l’Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto la possibilità di usufruire dell'aliquota al 5% anche per l'ultimo anno del previsto quinquennio (2018), confermando, quindi, che la previsione contenuta nell'art. 1, comma 87, della legge n. 190/2014 opera per passaggi al regime a forfait avvenuti anche in anni successivi al 2015. Alla luce di ciò, si ha ragione di ritenere che anche per un eventuale inizio attività nel 2015 in regime di vantaggio vi sia l’analogica possibilità di usufruire dell'aliquota al 5% per il periodo 2019, attesa anche la circostanza che le circolari n. 12/E (par. 6.2) e n. 10/E (par. 3.1.2) del 2016 hanno esteso, di fatto, l'ambito di operatività del comma 87 anche a beneficio di quei contribuenti “minimi” che hanno applicato il regime di vantaggio nel periodo 2015. Nell’auspicio, allora, che anche i prossimi chiarimenti ufficiali vadano nella medesima direzione e che estendano con copertura nomofilattica la portata della norma tanto quanto già fatto con i citati documenti di prassi, non appare possibile neanche sperare in aperture interpretative che, in caso di transito nel 2019 dal regime di vantaggio a quello forfettario da parte di un contribuente under 35, permettano di poter fruire dell’aliquota sostitutiva del 5% anche oltre il quinquennio, ovvero fino al periodo d'imposta di compimento dei 35 anni di età. Anche, infatti, a voler colorare la norma originaria con suggestivi percorsi di ricerca nella ratio della stessa per coordinarli con l’evoluzione normativa e della prassi, sembra uno scoglio insormontabile per ogni possibile ipotesi di clemenza interpretativa a favore dei giovani imprenditori/professionisti la circostanza che coloro che oggi iniziassero l'attività nelle medesime condizioni anagrafiche potrebbero beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta solo per i primi 5 anni dell'attività (art. 1, comma 65, legge n. 190/2014). Di talché apparirebbe stridente con la stessa logica, prima ancora che con l’esegesi giuridica, la concessione di un’aliquota ultra-agevolata oltre il quinquennio per gli under 35 forfetari provenienti dal regime di vantaggio, limitando invece la fruizione solo ai primi cinque anni di attività per coloro che, in identica condizione anagrafica, iniziassero l’attività nel regime a forfait dal 2019. A questo punto quindi, chi avrà la possibilità di conservare l’aliquota del 5% del regime di vantaggio, in quanto under 35, potrebbe avere tutto l’interesse a confermarlo, a meno che nei suoi calcoli di convenienza non intraveda maggiori benefici nell’adozione dei coefficienti di redditività previsti dal regime forfetario per la specifica attività esercitata rispetto ad una determinazione analitica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Nonostante, infatti, il beneficio dell’assoggettamento all'imposta sostitutiva del 5%, il reddito in regime di vantaggio va assunto come differenza tra la somma dei componenti positivi e negativi di reddito (art. 1, comma 104, legge n. 244/2007) e con inapplicabilità delle norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi (circolare n. 7/2008, par. 5.1, quesito c). In alcuni casi, quindi, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%, determinato con coefficienti di redditività, potrebbe essere più vantaggioso che applicare il 5% su un reddito analiticamente calcolato.